ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato il 18/3/016 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la resistente alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita pari ad euro 1.186,50 dal licenziamento alla reintegra fino a un massimo di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali;

    accertare che comunque non ricorrevano gli estremi del giustificato motivo oggettivo e condannare la parte resistente ai sensi dell'articolo 18 c. 5 della Legge n. 300 del 1970 al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di 12 al massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; in via gradata, dichiarare l'inefficacia del licenziamento per difetto dei requisiti di motivazione di cui all'articolo 2 c. 2 L. n. 604/66 o delle regole procedurali previste dall'articolo 7 L 300/70 e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento e condannare la resistente ai sensi dell'articolo 18 commi 5 e 6 L. 300/70 al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita che si indicava in euro 1186,50; in via subordinata, nel caso in cui non si riteneva esistente il requisito dimensionale, chiedeva di condannare la resistente alla riammissione in servizio o al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

    A sostegno del ricorso deduceva di aver lavorato con regolari assunzioni dal 19/11/90 al 30/1/2015 per i vari negozi con rapporti di lavoro formalmente intestati in successione alla Gruppo Sasson srl, alla ditta Is. Sa. e alla ditta Sa. Jo.; che i rapporti di lavoro si erano susseguiti senza soluzione di...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...