ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Titolo:
DANNO DA AMIANTO E DATORE DI LAVORO PUBBLICO: PROBATIO DIABOLICA LIBERATORIA E DEFINIZIONE EQUITATIVA DEL RISARCIMENTO
Percorsi Guidati:
  • Sommario

    Sommario   1. Il caso di specie. — 2. Responsabilità contrattuale del datore di lavoro e adozione delle « misure generiche di prudenza »: tra precauzione, colpa generica e responsabilità oggettiva. — 3. Principio di equivalenza causale. — 4. Eccezionalità del concorso di colpa del danneggiato e « tipicità » del lavoro pericoloso. — 5. La « transazione sociale » e il danno differenziale (tra indennizzo INAIL e pregiudizio civilistico risarcibile). — 6. La prova per presunzione del danno morale diverso dal danno biologico. — 7. Danno tanatologico e criterio di personalizzazione sugli ulteriori aspetti relazionali: determinazione equitativa in deroga alle tabelle del Tribunale di Milano.

  • 1. IL CASO DI SPECIE

    Il caso controverso riguarda un dipendente civile del Ministero della Difesa, presso l'Arsenale Marina Militare di Taranto, che nell'espletamento della prestazione lavorativa era rimasto continuativamente esposto all'aggressione di fumi, polveri, amianto e sostanze cancerogene varie, in mancanza di idonee protezioni eventualmente fornite dal datore di lavoro (ad esempio, idonea maschera respiratoria e/o adeguati sistemi di aspirazione e captazione delle sostanze volatili), sicché aveva contratto una grave patologia (mesotelioma pleurico, adenopatia mediastinica, grave insufficienza respiratoria) che nel 2010 ne aveva causato il decesso. La vittima smise di lavorare nel 1982 e si ammalò nel 2010, ovvero 28 anni dopo la cessazione dell'esposizione all'amianto.

    Gli eredi assumevano l'esistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata dal predetto e la patologia da cui era stato colpito, nonché violazione da parte del datore di lavoro delle specifiche norme anti-infortunistiche, di cui al d.P.R. n. 547/1955 ed alle altre disposizioni in materia, e per l'effetto chiedevano la condanna, ai sensi degli artt. 2087 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (biologico, « differenziale » rispetto a quello ottenibile dall'INAIL, morale ed esistenziale), oltre accessori e rifusione di spese e competenze del giudizio.

    In disparte le questioni di giurisdizione, agevolmente superabili a favore della giurisdizione ordinaria (1), nel merito la pronuncia fonda la propria motivazione, per relationem, sull'esito della espletata CTU dello Specialista in Medicina del Lavoro, che aveva affermato con certezza...

 

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...