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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    che SAPORE DI SOLE snc proponeva opposizione a cartella esattoriale con cui l'INPS chiedeva il pagamento dei contributi per 5 lavoratori assunti nel periodo gennaio 2001 - 3.04.2006 dapprima con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi a progetto dalla stessa società che gestisce un commercio di generi alimentari provenienti da coltura biologica, nei limiti degli accertamenti di cui al verbale ispettivo dell'11.4.2006;

    che accolta la domanda in primo grado ed appellata la sentenza dall'INPS, la Corte d'Appello (sentenza 26.04.11) accoglieva l'impugnazione riscontrando nel rapporto dei predetti i caratteri del lavoro subordinato (in considerazione della mancanza di uno specifico "progetto" diverso dall'attività aziendale destinato ad un risultato da raggiungere in un tempo determinato, delle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, degli strumenti di lavoro forniti dall'azienda, della paga fissa, delle mansioni svolte di meri commessi addetti alla vendita);

    che propone ricorso per cassazione Sapore di Sole con quattro motivi, sostenendo che: 1) il giudice sulla base della documentazione presente in atti, nella insufficienza degli accertamenti ispettivi, non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento esaustivi, non risultando nei fatti i dati evidenziati nella motivazione; 2) il D.Lgs. n. 276, art. 69, non configura una presunzione assoluta di trasformazione del lavoro a progetto in lavoro subordinato, ma consente al datore di provare l'autonomia del rapporto; 3) le prove hanno confermato il contenuto solo consulenziale della prestazione; 4) l'erronea esclusione della lavoratrice P. dal regime dei co.co.co. che l'INPS ha resistito con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che il ricorso è infondato in quanto si risolve in realtà in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d'appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei rapporti di collaborazione a progetto di cui si tratta;

    che la valutazione in questione appartiene all'ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l'elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

    che in particolare le valutazioni operate dal giudice d'appello sulla qualificazione dei rapporti di lavoro (con riferimento alla lavoratrice P.) e sulla corretta gestione dell'onere della prova rispetta il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla esistenza della subordinazione la quale è stata riscontrata anche in concreto alla luce delle circostanze evidenziate nella sentenza (relative a direttive, orari di lavoro prefissati, elementarità delle mansioni, paga fissa), rivelatrici dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato;

    che costituisce ius receptum la tesi secondo cui è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta,...

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