Con sentenza emessa in data 9.4.2014 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla P.ASCENSORI s.p.a. in liquidazione, revocava il decreto ingiuntivo n. 4913/2011, con il quale era stato intimato alla predetta società il pagamento, in favore di TC, della somma di euro 45.622,46, oltre agli accessori di legge, a titolo di provvigioni maturate nel corso dell’attività di procacciatore di affari svolta dal predetto a far tempo dall’1.1.2005.
Nella motivazione della sentenza il giudicante, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, rilevava che erano fondate le deduzioni della società opponente incentrate sulla insussistenza del diritto azionato in sede monitoria dal T., a causa della mancata iscrizione dello stesso nell’apposito albo di cui alla legge n. 39 del 1989.
Il primo giudice rimarcava che la più recente giurisprudenza di legittimità si era orientata nel senso di ritenere necessaria detta iscrizione, osservando, in particolare, che, a prescindere dalla natura giuridica delle figure del mediatore e del procacciatore di affari, era elemento comune alle stesse la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, ragion per cui anche i procacciatori di affari, che svolgono l'attività di intermediazione per la conclusione dell'affare su incarico di una parte, dovevano essere iscritti nell'albo professionale di cui alla citata legge e, in mancanza di tale iscrizione, non avevano diritto alle provvigioni.
Poiché, nella specie, era pacifico che il ricorrente non era iscritto nell'albo per la disciplina della professione di mediatore, la richiesta di pagamento delle provvigioni eventualmente maturate era da ritenersi infondata .
Il primo giudice precisava, poi, che non poteva essere considerata tardiva l’eccezione in tal senso sollevata dall’opponente con la memoria...
L’appello proposto da T.C. avverso la sentenza n. 1860/14 del giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo di gravame il T. ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le deduzioni incentrate sull’obbligo di iscrizione nell’albo di cui alla legge n. 39 del 1989, siccome formulate dalla P. Ascensori s.p.a. in liquidazione solo con la memoria integrativa di cui all’art. 426 cod. proc. civ., erano inammissibili in quanto palesemente tardive e si ponevano, altresì, in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della parziale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Civile.
Siffatta doglianza non è sorretta da valide e convincenti argomentazioni e non può, pertanto, essere condivisa.
Osserva, infatti, il Collegio che, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., il giudice, “quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del decr. leg.vo 1° settembre 2011 n. 150, inoltre, “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che la scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda...
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