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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Torino del 30.3.2009 T.S., già dipendente della Azienda speciale della Camera di Commercio LABORATORIO CHIMICO (in prosieguo: LABORATORIO CHIMICO) e transitato alle dipendenze della società L.R.C.F. srl per cessione di azienda, agiva nei confronti della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TORINO (in prosieguo: CAMERA DI COMMERCIO), del LABORATORIO CHIMICO e della società L.R.C.F. srl deducendo la nullità della cessione della azienda per insussistenza dell'oggetto e per violazione di norme imperative e chiedendo accertarsi la persistenza del rapporto di lavoro con la cedente.

    Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 15.10.2009 (nr. 4151/2009), dichiarava la nullità del ricorso per mancata allegazione della causa petendi. La Corte d'appello di Torino, decidendo sull'appello proposto dal lavoratore ed in via incidentale dalla CAMERA DI COMMERCIO e dal LABORATORIO CHIMICO, con sentenza del 2.12.2010- 10.1.2011 (nr. 5959/2010), respingeva l'appello del lavoratore ed, in accoglimento dell'appello incidentale del "LABORATORIO CHIMICO", dichiarava inammissibile la domanda originaria per carenza di interesse ad agire.

    La Corte territoriale condivideva la pronunzia resa nel primo grado sul difetto di interesse ad agire del lavoratore e modificava soltanto la formula decisoria, nel senso della inammissibilità della domanda.

    Osservava che il terzo che agiva per impugnare un contratto concluso inter alios avrebbe dovuto allegare la lesione di un proprio diritto ed il conseguente pregiudizio concreto ed attuale.

    Il ricorso introduttivo era carente di allegazioni sul punto.

    Il pregiudizio non poteva essere ravvisato nella sola affermazione che non vi era presso la cessionaria un responsabile della sicurezza, del resto successivamente nominato.

    Ha proposto ricorso per la cassazione della...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente la Corte evidenzia che la intervenuta cancellazione della società controricorrente CHIMILAB srl (che costituisce una causa di interruzione del giudizio, come chiarito da Cassazione civile sez. un. 12 marzo 2013 n. 6070) non ha effetto nel presente grado di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio ed incompatibile con l'applicabilità delle cause di interruzione previste in via generale dalla legge processuale (in termini: Cassazione civile, sez. 1^, 01/10/2014, n. 20722).

    1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha denunziato -ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 2558 e 2112 c.c., art. 100 c.p.c., art. 1421 c.c. nonchè con distinta elencazione come motivo numero 1 bis - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, - violazione delle medesime norme.

    La censura investe la statuizione relativa alla necessità di un pregiudizio conseguente alla cessione di azienda quale presupposto dell' interesse del lavoratore ad impugnarla.

    Il ricorrente ha dedotto che per principio generale - ex art. 1406 c.c., la cessione della posizione contrattuale richiede il consenso della controparte, salvo previsioni speciali; la specialità dell'art. 2112 c.c., rispetto alla previsione dell'art. 1406 c.c., consiste nell'avvenuta cessione della azienda o di un ramo di essa sicchè in assenza di tale presupposto l'interesse del lavoratore è quello tutelato in via generale dall'art. 1406 c.c..

    In ogni caso ha rilevato che il requisito dell'interesse ad agire ex art. 1421 c.c., avrebbe dovuto essere accertato unicamente rispetto alla domanda per la dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda (punti a, b, c delle conclusioni del ricorso) e non anche rispetto a quella di accertamento della persistenza del rapporto di lavoro con la cedente (punto d delle conclusioni),regolata dal...

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