La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 12/9/2013, rigettava il gravame interposto da D.G.A., nei confronti della Gemar S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata respinta la domanda del lavoratore, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Gemar S.p.A. ed altresì la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento di tutte le retribuzioni maturate.
Per la cassazione della sentenza ricorre il D.G. articolando due motivi.
La Gemar S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, lamentando, in particolare, che la motivazione della Corte territoriale presenti alcuni limiti evidenti laddove afferma che "all'esito della prova testimoniale ha trovato conferma la tesi... circa la legittimità del licenziamento e l'effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo", mentre, a parere del ricorrente, la società avrebbe dovuto fare ricorso alla procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991 (artt. 4, 5 e 24), secondo quanto affermato - sempre a parere del ricorrente - dalla Corte di legittimità.
2. Con il secondo motivo il D.G. deduce, sempre in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, e si duole del fatto che erroneamente, alla fattispecie, sia stata applicata la predetta legge anzichè quella che disciplina il licenziamento collettivo, posto che, secondo il ricorrente, nell'ipotesi di fine lavori "con licenziamento plurimo soggettivo è onere della società dare la prova della impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni di manovale ed operaio comune addetto all'edilizia e non dare la sola prova della fine lavorazione del cemento armato e ferro in quanto la circostanza può essere utile per il ferraiolo specializzato ed il carpentiere specializzato che oltre a tali mansioni potrebbe non avere altre mansioni da svolgere, ma non per il lavoratore comune e/o manovale che è impegnato non in una lavorazione, ma in tutte le lavorazioni complementari di cantiere, in quanto operaio in grado di compiere solo lavori semplici di assistenza a tutti i lavoratori specializzati e di pulizia e dismissione del cantiere edile".
1.1; 2.1 I motivi a sostegno del ricorso di legittimità - che possono...
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