Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 6 luglio 2017 n. 7. Voucher: il nuovo contratto di prestazione occasionale.
ARTICOLO N.2
La novella normativa prevede la possibilità da parte dell'utilizzatore diverso dalla famiglia, ovvero nell'esercizio dell'attività professionale di impresa nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (per queste e per le imprese del settore agricolo con precipue regolamentazioni), di acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di un anno civile entro i seguenti limiti:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente limite, il comma 8 dell'art. 54-bis evidenzia che debbono essere o computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
• giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università
• persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nella pratica ciò sta a significare che un'ora di lavoro svolta da quelle particolari categorie di soggetti, come sopra richiamati, dovrà essere computata, al fine del raggiungimento del limite massimo...
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