La vicenda. Una lavoratrice dipendente di società aerea in regime di part -time verticale ciclico, domandava il riconoscimento dell'anzianità contributiva per 52 settimane, anche per i periodi dell'anno in cui non vi è stata alcuna prestazione di attività lavorativa, né versamento di retribuzione e di contributi previdenziali. Il Tribunale adito accoglieva la domanda. Proponeva appello l'INPS, ma la Corte d'Appello lo rigettava. Ricorreva così in Cassazione l'ente previdenziale.
Quotidiano del 7 luglio 2017
La normativa nazionale. Secondo l'istituto ricorrente, le modalità di computo dell'anzianità contributiva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, in caso di lavoro a tempo parziale 'verticale' ciclico, deve necessariamente tener conto unicamente dei periodi in cui vi è stato effettivo svolgimento di attività lavorativa. A tal proposito viene richiamata una pronuncia della Corte di legittimità ove il Supremo Collegio affermava (sentenza n. 9039/12) che in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori a tempo parziale il tenore letterale del d.l. n. 338/1989, art. 1, comma 4, conv. in l. n. 389/1989, e la sua stessa riproposizione in termini immutati nel d.lgs. n. 61/2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla «retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale», la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo di adeguamento ivi previsto all'ipotesi del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale (del tutto diversa e disciplinata dal d.l. n. 463/1987, art. 7, conv. nella l. n. 638/1983, la...
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