1. La ricorrente, ha partecipato al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti riservati appartenenti all'area medica e delle specialità mediche, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza di cui in epigrafe, dichiarando di non possedere il diploma di Specializzazione ma di aver prestato servizio continuativo per otto anni e 21 giorni nei Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie della Regione Marche, e di essere in possesso dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale.
Con il provvedimento impugnato è stata esclusa in quanto non risulta in possesso né del diploma di specializzazione richiesto dal bando né dei requisiti previsti dall'art. 6 - comma 4 - del D.P.C.M. 6 marzo 2015, ovvero di cinque anni di prestazione continuativa, antecedenti alla scadenza del bando.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di legame Violazione ed erronea interpretazione del D.P.C.M. 6/03/15 - Eccesso di potere - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti - falsità del presupposto - irragionevolezza della motivazione - ingiustizia manifesta.
La ricorrente sostiene che l'esperienza professionale necessaria per la partecipazione al concorso potrebbe essere acquisita, oltre che con contratti a tempo determinato, anche con altri rapporti, variamente individuati come co.co.pro., co.co.co, libero professionale o dipendente a tempo determinato, mentre l'amministrazione le avrebbe conteggiato solo i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
La difesa dell'Azienda ospedaliera sostiene che dall'esame della normativa vigente (D.L. 101/2013), nonché da quello dei rinvii dalla stessa operati in favore dell'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emerge chiaramente che il legislatore, in materia di...
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