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Estremi:
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Coopservice, società cooperativa per azioni, ha partecipato alla procedura aperta - quale

    mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Sicuritalia società per

    azioni e con IVRI - Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia società per azioni, di seguito, per brevità, indicato come "RTI Coopservice" - alla gara per l'affidamento del "Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Emilia Romagna dell'INPS", congiuntamente all'unico altro concorrente, il costituendo RTI tra La Patria, mandataria, e le mandanti Cittadini dell'Ordine s.r.l., Securpol s.r.l., Metronotte Piacenza s.r.l., Corpo Guardie Giurate s.p.a. (di seguito "RTI La Patria").

    Entrambe le offerte sono state assoggettate a controllo di anomalia e, a seguito della produzione dei richiesti documenti, sono state ritenute entrambe affidabili.

    L'aggiudicazione - intervenuta a favore dell'RTI La Patria per 96,29 punti, contro i 93,98 riconosciuti al RTI Coopservice, grazie al miglior punteggio economico - sarebbe, secondo quanto dedotto in ricorso, illegittima per le seguenti ragioni di diritto:

    1. Violazione degli articoli 46, 47 e 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a causa dell'omessa dichiarazione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, da parte di Metronotte Piacenza s.r.l.. Al sig. F.C., Consigliere delegato della Metronotte Piacenza s.r.l., quale legale rappresentante della Metronotte Piacenza srl, è stata, infatti, contestata "attività di vigilanza privata in difetto della prescritta licenza prefettizia a mezzo di personale dipendente che veniva adibito ad espletare la predetta attività senza essere in possesso della qualifica di guardia particolare giurata" e violazione delle norme di servizio approvate dal Questore di Piacenza ai sensi...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, di natura paralizzante.

    1.1. Il primo motivo di esso risulta essere infondato, atteso che la circostanza che una delle raggruppate eserciti un'attività di coordinamento delle altre non equivale a qualificare in modo diverso la prestazione di essa. Ai fini di definire il raggruppamento come orizzontale si deve accertare la natura delle prestazioni effettuate nei confronti della stazione appaltante, sulla scorta del capitolato: le modalità interne di organizzazione e coordinamento del lavoro non possono avere rilievo esterno tale da determinare una diversa prestazione.

    Del resto, è principio generale quello secondo cui, a prescindere dalla natura dichiarata, quella del raggruppamento partecipante alla singola gara deve essere accertata tenuto conto della effettiva volontà del raggruppamento stesso, ricostruibile dalla ripartizione del servizio offerto con criterio esclusivamente percentuale e dall'assenza di qualsiasi atto da cui sia desumibile che la volontà sia quella di diversificare le prestazioni e, dunque, la responsabilità nei confronti della stazione appaltante (cfr. TAR Piemonte sentenza n. 544/2015, con riferimento allo svolgimento di attività di coordinamento nella progettazione di lavori di restauro coinvolgente più tecnici in raggruppamento temporaneo e TAR Piemonte, 2088/2010).

    Nel caso di specie, il riparto percentuale delle prestazioni da eseguire e la conseguente assunzione di responsabilità identiche e non diversificate, non fa che deporre a favore dell'effettiva volontà di costituire un raggruppamento orizzontale, conformemente a quanto esplicitamente dichiarato.

    1.2. Nemmeno il secondo motivo del ricorso incidentale appare fondato, atteso che IVRI ha puntualmente adempiuto al proprio obbligo di dichiarazione, rendendo pienamente conoscibile la propria situazione alla stazione appaltante,...

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