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Titolo:
La cessazione dell'attività aziendale non consente la disapplicazione delle regole sui licenziamenti collettivi
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  • Sommario

  • Il caso. La Corte di Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva che - nell'ambito di una procedura ex l. n. 223/1991 avviata da una società per cessazione della propria attività - la comunicazione alle OO.SS. non fosse stata effettuata entro il termine di 7 giorni previsto dall'art. 4, comma 9, della stessa normativa (bensì con più di due mesi di ritardo). Conseguentemente, i recessi comunicati ai lavoratori dovevano essere dichiarati inefficaci con diritto di questi ultimi a percepire un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto. Contro tale sentenza la società ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi.

     

    Quotidiano del 3 luglio 2017

     

    La procedura si applica sempre, anche se si chiude l'azienda. In particolare, ad avviso della ricorrente, i Giudici di merito avevano errato ad attribuire rilievo essenziale al termine di cui all'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, tanto più in una fattispecie in cui «essendovi l'azzeramento dell'intero organico non vi era alcuna esigenza di comparazione tra i lavoratori». Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, con una sentenza che si fa notare per la compiutezza del ragionamento e la ricchezza dei contenuti, rigetta il ricorso. Richiamando il dato letterale della norma, infatti, la Corte rileva come la normativa in discorso trovi applicazione anche in ipotesi di «cessazione dell'attività» d'impresa avendo tale disciplina «portata generale ed obbligatoria anche nell'ipotesi in cui […] risulti impossibile la continuazione dell'impresa».

    Il controllo viene effettuato dalle OO.SS. e dalla P.A.. Secondo il condivisibile avviso della Cassazione inoltre, ferma l'insindacabilità della scelta dell'imprenditore, la procedura di...

 

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