Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 19 giugno 2017 n. 6. Le misure attuative dell'APE Sociale.
ARTICOLO N.3
REQUISITI (ART. 2 E ALLEGATO A)
Richiamando la norma di riferimento (L. 232/2016, art. 1, c. 179), il decreto passa in rassegna le sei condizioni necessarie per avere diritto all'Ape sociale.
L'Ape sociale sarà richiedibile dai soggetti che abbiano i 4 requisiti comuni e i due requisiti soggettivi e contributivi fra loro correlati, in particolare i beneficiari dovranno:
Requisiti Comuni alle 4 categorie richiedenti (art. 2 c. 1)
1. Essere assicurati al Fondo Pensione Lavoratore Dipendenti o alle sue forme sostitutive ed esclusive (Ipost, ex Inpdap, Enpals, etc), inclusa la Gestione Separata
2. Avere compiuto 63 anni di età [entro il 2017 o il 2018]
3. Avere cessato l'attività lavorativa
4. Non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione anticipata, vecchiaia, invalidità)
Requisiti Soggettivi (art. 2, c. 1, lett. a-d)
*I contributi richiesti (30 o 36 anni) congiuntamente al requisito soggettivo dovranno essere maturati (versati o anche accreditati, dunque ivi considerando la contribuzione figurativa) in tutte le Gestioni INPS, escludendo così le Casse Professionali per iscritti ad Albo Professionale. Non si ritrova alcuna nota in riferimento ai periodi esteri di contribuzione; come chiarito dalla Circolare INPS n. 99/2017 (punto 2.1) in relazione ai periodi di lavoro svolti nella Comunità Europea- non vi sono i presupposti per applicare l'art. 6 del Reg. n. 883/2004 in materia di totalizzazione estera in quanto l'Ape sociale non appare rientrare nell'ambito di legittimità...
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