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Estremi:
T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Con l'odierno gravame, nelle qualità precedentemente rivestite di sindaco e di assessori della Giunta comunale del Comune di -OMISSIS-, hanno impugnato i ricorrenti il decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 2016 e gli atti connessi indicati in epigrafe, con i quali gli organi del predetto Comune sono stati disciolti ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

    Queste le censure articolate a sostegno del gravame:

    I) Violazione dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, sviamento di potere.

    I ricorrenti rappresentano l'insussistenza dei presupposti ai quali l'art. 143 del d.lgs. 167/2000 subordina l'emanazione del gravato provvedimento dissolutorio, attesa l'assenza, nel caso di specie, di "concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata".

    La dedotta inidoneità probatoria ricorrerebbe con riferimento a tutte le singole vicende ed argomentazioni poste dall'amministrazione alla base del provvedimento impugnato, che vengono, pertanto, analiticamente contestate dai ricorrenti, i quali ne rappresentano, di volta in volta, l'insussistenza in fatto o la riconducibilità ad ordinarie forme di malfunzionamento, riferibili ad attività di gestione e non a scelte degli organi elettivi.

    Il provvedimento, infine, oltre a non indicare in maniera puntuale condizionamenti e collusioni determinanti l'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'ente, degli organi elettivi ed il pregiudizio alla sicurezza pubblica, non terrebbe in alcun conto l'intensa attività della giunta per contrastare il fenomeno mafioso.

    La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Si controverte in ordine alla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 2016, che ha disposto, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, con affidamento della gestione dell'ente a una commissione straordinaria, e degli atti connessi meglio indicati in epigrafe.

    La questione è proposta dai ricorrenti, che rivestivano precedentemente le funzioni di sindaco e di componenti della Giunta del predetto comune a seguito di consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, i quali, mediante le dedotte doglianze, assumono l'insussistenza dell'evidenza dei gravi elementi cui l'art. 143 TUEL subordina l'esercizio della potestà eccezionale di scioglimento dell'organo elettivo comunale.

    L'atto impugnato e i provvedimenti istruttori sulla cui base esso è stato adottato avrebbero, secondo i ricorrenti, enfatizzato singole vicende in sé prive di specifica concretezza e univocità probatoria in ordine alla sussistenza di un concreto condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale o perché del tutto insussistenti o perché riconducibili a mero malfunzionamento amministrativo.

    Resistono a tale prospettazione la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Interno, i quali sostengono l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del gravame.

    2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale in ordine all'inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa della delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, il cui contenuto è stato trasfuso del d.P.R. di scioglimento.

    A giudizio della difesa erariale sarebbe proprio la delibera del Consiglio dei Ministri il provvedimento con il quale è stato deciso lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e quindi il vero atto lesivo della serie procedimentale, così...

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