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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con la sentenza n. 289/04 del 27 aprile 2004, poi confermata da questa Corte, la Corte di appello di Bologna dichiarava, in parziale accoglimento del gravame del lavoratore, che fra la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e F.T. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato, quale impiegato di IV grado, a decorrere dal 2 giugno 1980, data di inizio del primo di una serie di rapporti a termine.

    Costituita in mora la datrice di lavoro in data 2 maggio 2004, senza peraltro che alla intimazione ad adempiere facesse seguito il ripristino del rapporto, il F. introduceva altro giudizio con il quale chiedeva l'accertamento del proprio diritto ad essere assegnato a mansioni corrispondenti alla progressione di carriera, connessa con il tempo trascorso dal 2/6/1980, ovvero alle mansioni inerenti al grado immediatamente inferiore al più elevato livello della categoria impiegatizia, secondo le previsioni della contrattazione collettiva vigente medio tempore, con la condanna della società al conferimento di tali mansioni; con il quale chiedeva, inoltre, la condanna della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al pagamento delle retribuzioni corrispondenti a tale inquadramento, a decorrere dalla data di costituzione in mora, oltre alla condanna al risarcimento dei danni per non avere la società consentito la ripresa della prestazione lavorativa, in misura pari alla retribuzione spettante o in quella diversa misura ritenuta equa.

    Il ricorso così proposto era dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado e, quindi, respinto dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 204/08 del 13 marzo 2008. Tale ultima pronuncia veniva cassata da questa Corte con la sentenza n. 23405/2012, che rinviava la causa alla Corte di appello di Firenze.

    Nelle more del giudizio la Cassa di Risparmio di Ferrara ammetteva il F. in servizio a tempo indeterminato con decorrenza 2 gennaio...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 2103 c.c., e del CCNL di settore (art. 360, n. 3) nonchè l'omesso esame di un punto decisivo ritualmente prospettato in causa (art. 360, n. 5), il ricorrente si duole della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che la domanda concernente l'attribuzione di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle assegnate era stata dedotta in modo generico, non avendo il lavoratore specificato nè il grado rivendicato nè le mansioni ad esso pertinenti, e altresì nella parte in cui aveva ritenuto che comunque l'automatica progressione della carriera avverrebbe sul presupposto della prestazione effettiva del servizio: affermazioni entrambe erronee, secondo il ricorrente, alla luce, la prima, del contenuto della domanda così come formulata in giudizio (e ribadita nei successivi scritti a difesa) e, la seconda, alla luce della formulazione degli artt. 4 e 5 del richiamato contratto collettivo. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 1223, 2043, 2059 e 2697 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) e art. 112 c.p.c., (art. 360, n. 4), nonchè omesso esame di fatti decisivi ritualmente prospettati nel giudizio (art. 360, n. 5), il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che il lavoratore, pur avendone l'onere, e a fronte dell'assolvimento, se pure tardivo, dell'obbligazione retributiva da parte datoriale, non avesse allegato con precisione gli ulteriori e diversi pregiudizi sofferti nell'attesa della effettiva riammissione in servizio.

    Si deve, in primo luogo, rilevare che i motivi proposti, laddove denunciano il vizio di cui all'art. 360, n. 5, risultano inammissibili.

    Essi, infatti, dolendosi il ricorrente dell'omesso esame di "questioni" (cfr. ricorso, p. 16) e di "prospettazioni" (p. 29), anzichè dell'omesso esame di fatti storici decisivi ai fini della ricostruzione...

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