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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, soggetto passivo Irap ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis), impugnava avanti la C.T.P. di Firenze il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze con le quali, con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, aveva chiesto il rimborso della imposta corrisposta in eccedenza rispetto a quella che sarebbe stata dovuta ove avesse dedotto dalla base imponibile i "contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro": deduzione cui assumeva aver diritto ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, pt. a),.

    L'adita Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e tale decisione era confermata dalla C.T.R. della Toscana che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio.

    2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resiste la contribuente depositando controricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10 bis, comma 1, e art. 11 nonchè del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile la richiamata norma di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 (che al comma 1, lett. a), pt. 1, prevede la deducibilità dalla base imponibile dei "contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro") anche al caso di specie nel quale - sostiene la ricorrente - trattandosi di soggetto passivo Irap rientrante tra quelli considerati dall'art. 3, comma 1, lett. e-bis), del medesimo testo legislativo e, come tale, tenuto ad avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile Irap, del c.d. metodo retributivo (base imponibile determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente: art. 10-bis, comma 1 D.Lgs. cit.), non si pone l'esigenza di dedurre dalla base imponibile così determinata i contributi di che trattasi, dal momento che questi ne sono già esclusi, non essendo essi posti a carico del lavoratore, nè conseguentemente addebitati, in alcuna misura, nello statino stipendiale.

    2. La censura è infondata.

    La sentenza impugnata fonda l'espresso convincimento circa la deducibilità, dalla base imponibile Irap, anche per i soggetti passivi rientranti nella previsione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. e-bis) (azienda ospedaliera-universitaria, non svolgente attività commerciale), dei "contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro", su un argomento testuale e sistematico che appare in...

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