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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di B.V. del rigetto dell'istanza di rimborso delle ritenute, operate ai fini IRPEF dal sostituto d'imposta, Monte dei Paschi di Siena, in sede di liquidazione di pensione complementare nel mese aprile/maggio 2007, la Commissione regionale, per quello che qui ancora rileva, rigettò l'eccezione di decadenza formulata dall'Ufficio per essere stata l'istanza presentata il 14.12.2011 (e, quindi, oltre il termine di 48 mesi), ritenendo, sulla base della sentenza di questa Corte del 12 marzo 2014 n. 5653, che il termine decorresse dalla data della dichiarazione (anno 2008).

    Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrare propone ricorso per cassazione su unico motivo.

    Il contribuente resiste con controricorso.

    A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente appare opportuno ricostruire i termini fattuali della vicenda processuale quali risultano per pacifici in atti.

    Il Monte dei Paschi di Siena di cui il contribuente era dipendente erogava allo stesso nell'aprile maggio del 2007 le prestazioni pensionistiche operando le relative trattenute che riversava all'Agenzia delle Entrate che comunicava al ex dipendente mediante rilascio di CUD per la denuncia dei redditi nel 2008.

    L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comunicava al contribuente una irregolarità della propria posizione con un debito a carico del contribuente di Euro 10.481,88.

    Successivamente, a seguito di emenda della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto di imposta avvenuta nel corso dell'anno 2011, l'Agenzia delle entrate comunicava al contribuente che lo stesso non aveva più debiti, per poi, a seguito di nuova rielaborazione dei conteggi, comunicare un debito a carico del B. di euro 5.381,39.

    Avverso tale comunicazione il contribuente presentava in data 21.12.2011 istanza di sgravio e contestualmente rateizzava il pagamento del debito.

    In data 14.12.2011 il contribuente, ricalcolati tutti gli importi, presentava istanza di rimborso della maggiore imposta versata a titolo di Irpef relativa all'annualità 2007 con riferimento alle maggiori trattenute operate dal datore di lavoro e delle quali lo stesso aveva fatto emenda con la correzione della denuncia modello 770 avvenuta nel 2011 (in particolare chiedeva il rimbroso di euro 31.700 in quanto sulla base dei dati corretti forniti dal sostituto a fronte di un'imposta pari ad Euro 72.500 erano state effettuate trattenute pari ad Euro 104.193.

    Avverso il diniego opposto all'istanza dall'Ufficio in considerazione anche degli esiti dell'ultima liquidazione, il...

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