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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    ESPOSIZIONE DEI FATTI

    A) Con ricorso depositato telematicamente il 3 novembre 2015, Io. Le. ha esposto che ha lavorato indistintamente alle dipendenze delle società convenute, operanti entrambe nel settore edile, dal 3 maggio 2013 al 7 luglio 2013 e dal 5 maggio 2014 al 15 giugno 2014; che entrambi i rapporti di lavoro non sono mai stati formalizzati; che ha sempre prestato attività presso un cantiere relativo alla ristrutturazione del parco acquatico "Aquapiper" di Guidonia; che ha svolto le mansioni di muratore e pittore edile, inquadrabili in quelle di operaio qualificato di 2° livello del CCNL Edilizia Piccola Industria; che in entrambi i periodi di lavoro, ha sempre lavorato almeno 10 ore al giorno, ossia dalle ore 6,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa, per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato; che era tenuto al rispetto di tale orario di lavoro; che in caso di assenza per malattia o di ritardo era tenuto ad avvertire Ie. En. (socio e Direttore Tecnico della ACCADUEO S.r.l. e socio e A.U. della STUDIO AMBIENTE S.r.l.) ed a giustificare il motivo dell'assenza o del ritardo; che ha sempre ricevuto, per l'intero periodo di lavoro indicato, da Ie. En. e da Ma. Gi. (socio ed A.U. della società ACCADUEO S.r.l.) e/o dai preposti delle società convenute presenti in cantiere, ordini, direttive e disposizioni circa i compiti da svolgere, la tempistica degli stessi e, quando necessario, in merito alle modalità di esecuzione delle prestazioni a lui richieste; che nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative ha sempre utilizzato esclusivamente attrezzature e prodotti di lavoro di proprietà delle società convenute o comunque da queste forniti; che era inserito nell'organico aziendale, con assenza, pertanto, a suo carico del c.d. rischio d'impresa; che ha sempre provveduto in proprio alle spese per il pranzo e per raggiungere la sede di lavoro; che ha reso le proprie prestazioni lavorative, senza interruzione alcuna e sempre con...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. - Le domande proposte nei confronti della soc. Accadueo S.r.l. sono parzialmente fondate e vanno dunque accolte per quanto di ragione, mentre in- fondate sono le domande proposte nei confronti della soc. Studio Ambiente S.r.l.

    2. - Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche puntualmente dalla difesa dei ricorrenti, "Il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dall'utilizzo promiscuo dei dipendenti ad opera del...

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