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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con atto ritualmente notificato, Ba. Io., esponeva: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di ISM S.r.l. dal 29.10.2013 al 10.07.2016 senza alcuna regolarizzazione; che la convenuta esercita attività di gestione di ristorante, bar, tavola calda, pizzerie presso il locale di Via Ascanio Vitozzi n. 30/36, in Roma; di aver sempre svolto mansioni di cassiera e addetta ai rapporti con i fornitori proprie del 5 livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi; che la prestazione lavorativa era resa dal lunedì al sabato, secondo turni stabiliti dai titolari di almeno 6 ore giornaliere; che solo in data 11.7.2016 il rapporto era stato parzialmente regolarizzato con contratto a part-time orizzontale di 36 ore settimanali e periodo di prova di 30 gg. di lavoro effettivo; che con lettera 9.8.2016 ricevuta il 21.8.2016 le era stato comunicato licenziamento per mancato superamento del periodo di prova mentre era in corso stato di gravidanza.

    Dedotto in merito al diritto alla retrodatazione del rapporto ed all'illegittimità del licenziamento comminato, concludeva chiedendo: accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dal 29.10.2013 e fino alla data del licenziamento del 9.08.2016, con inquadramento della ricorrente al 5 livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi; per l'effetto, condannare ISM S.r.l. al pagamento in suo favore della complessiva somma di E 38.402,42 o di quella diversa, maggiore o minore provata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre accessori e regolarizzazione della posizione presso gli Istituti competenti; condannare, altresì, la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di E 1000, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia a titolo di risarcimento del danno per la mancata iscrizione obbligatoria al Fondo Est, fondo integrativo sanitario per i lavoratori...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    In merito al dedotto periodo lavorativo dal 29.10.2013 al 9.08.2016, osserva l'Ufficio come sia incontestata agli atti e comunque evidenziata dalla documentazione al fascicolo la data di fine rapporto. Viceversa era onere della ricorrente comprovare la retrodatazione del rapporto alla data indicata risultando prodotto agli atti contratto di lavoro sottoposto a clausola del termine sottoscritto solo in data 11.7.2016 ed avendo la società convenuta dichiarato di non conoscere diversa periodo di inizio rapporto.

    Ha riferito il collega di lavoro Do. Fo., addetto presso la convenuta dall'1.1.2014 al banco bar ed al servizio ai tavoli, che quando egli iniziò la prestazione lavorativa la ricorrente già c'era e che quando la terminò il 20.7.2016 lei rimase.

    Analogamente la teste Vi. Te., cliente del bar dalla primavera 2014 e dal luglio 2015 per un anno dipendente della convenuta, ha confermato che sin dall'inizio la presenza della ricorrente che si alternava in cassa con la signora St., mamma del signor Fr. Va., quest'ultimo all'epoca socio della convenuta.

    Anche il teste di parte convenuta signor Gi. Sa., in corso di rapporto titolare della maggior parte delle quote ed anche amministratore unico, dopo aver riferito di non ricordare esattamente da quando rilevò l'attività, ha ricordato che la ricorrente, nel periodo precedente la scoperta della malattia che lo affligge da aprile 2014 era tra i sette/otto dipendenti del locale aggiungendo che era stato lui ad assumerla e che non aveva lavorato per la precedente gestione.

    Br. Pa., ha ricordato che al passaggio di gestione del bar nell'ottobre 2013 o 2014 lei iniziò a lavorare per il Sa. il quale ebbe ad assumere la ricorrente.

    Orbene, certo che l'istante già lavorava nell'esercizio nel gennaio 2014 (vedi teste Fo.).

    Avendo...

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