S.D., ricorre per Cassazione avverso la sentenza 29.10.2015 con la quale la Corte d'Appello di Potenza lo ha condannato alla pena di mesi due e gg. 20 di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la violazione dell'art. 640 c.p..
La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p..
1) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea qualificazione del fatto. La difesa sostiene che la condotta ascritta all'imputato sub art. 640 cpv. c.p., n. 1, integra la diversa violazione dell'art. 316 ter c.p., difettando nella specie, ai fini della legittimità della contestazione del più grave reato, gli estremi della condotta fraudolenta e la mancanza di un danno.
2) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale non essendo stata dichiarata la estinzione del reato ex art. 131 bis c.p..
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che il S. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 640 cpv. c.p., n. 1, perchè nella sua qualità di legale rappresentante della società "La Valle dell'Orto s.r.l." con sede in (OMISSIS), con artifici e raggiri consistiti nell'avere registrato, sul libro paga dell'azienda, l'avvenuta corresponsione dell'indennità di maternità in favore della lavoratrice Z.P. per le mensilità comprese tra il (OMISSIS), pagamento in realtà mai effettuato, inducendo in errore la sede INPS di (OMISSIS), ponendo a conguaglio delle denunce contributive presentate allo stesso istituto di Previdenza con i modelli DM10 le somme non corrisposte, procurava all'azienda di cui è amministratore un ingiusto vantaggio economico pari alle maggiori somme poste in detrazione rispetto a quelle effettivamente corrisposte cagionando all'INPS specularmente un danno economico di pari entità. (Accertato in (OMISSIS) il (OMISSIS)).
La Corte territoriale, investita della questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto ha riconosciuto la fondatezza dell'accusa di violazione dell'art. 640 cpv. c.p., n. 1, affermando che "l'illecita detrazione ai danni dell'INPS, di somme non erogate, a loro volta corrispondenti alla mancata corresponsione dell'indennità di maternità alla dipendente Z..... è frutto di un raggiro idoneo a configurare il contestato delitto di truffa in quanto i singoli atti su cui si è articolata la condotta del soggetto agente, analiticamente descritti nel paradigma accusatorio hanno certamente integrato gli estremi di un'attività fraudolenta e volontaria dotata di effettiva e concreta efficacia ingannatoria a cagione della quale l'INPS è stato indotto in errore.
La soluzione adottata dalla Corte territoriale non può essere accolta in punto di diritto. Essa, infatti, prescindendo dal concreto aspetto...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...