Con sentenza depositata il 5.4.2011 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente accolto l'appello proposto da C.F., avverso la pronuncia del Tribunale del medesimo luogo e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza, ha condannato il Comune di Villanovafranca al pagamento della complessiva somma di Euro 62.360,00 a titolo di danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione nei confronti del dipendente, vigile urbano affetto da patologia respiratoria, non esentato (nonostante espressa richiesta) dal servizio esterno.
La Corte d'appello, in sintesi, ha precisato che:
a) la domanda risarcitoria formulata dal lavoratore - risarcimento del danno per mancata esenzione, nello svolgimento dell'attività di vigile urbano, dal servizio esterno sino all'adozione della Delib. 5 novembre 2002, n. 5920, nonostante comunicazioni di sussistenza di patologia polmonare sin dal 1999 - andava sussunta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2087 c.c.;
b) dalla CTU disposta in appello si rilevava che, pur accertata una patologia respiratoria di tipo congenito, i fattori atmosferici sfavorevoli a cui era stato sottoposto il C. dal 1999 al 2004 avevano rappresentato un ruolo concausale efficiente alle complicazioni infettive, bronchitiche e pleuritiche sofferte in quel determinato arco di tempo ed avevano prodotto una menomazione pari al 40%, mentre da gennaio 2005 il C. aveva recuperato un grado d'integrità psico-fisica eguale a quella esistente prima del 1999;
c) tenuto conto del momento di manifestazione della patologia (gennaio 1999) e della percentuale accertata di temporanea invalidità (40%), e considerate le tabelle in uso presso il Tribunale di Cagliari (che riconoscono l'importo di Euro 60,00 giornaliere per una invalidità del 100%), il danno poteva essere quantificato in Euro 52.560,00 oltre Euro 9.800,00 per danno da...
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, omesso la verifica degli specifici obblighi di comportamento che sarebbero stati violati dall'ente territoriale, non essendo sufficiente la conoscenza che il C. fosse affetto da patologia ma essendo necessario l'accertamento dell'incompatibilità tra le mansioni abitualmente svolte e lo stato di salute del dipendente; va considerato, altresì, che è risultato pacifico che il C. è stato esonerato, con provvedimento del 13/11/2001, dall'utilizzo del ciclomotore nello svolgimento del servizio e che non è stata spiegata la gravosità dell'orario serale (13-19) attribuito al C. rispetto all'orario antimeridiano (8-14) e l'incidenza, sulla patologia, dei rari servizi affidati in orario notturno, peraltro in periodo primaverile o estivo. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in un vizio di contraddittorietà ove, da una parte, ha ritenuto illecita la condotta dell'amministrazione per aver fatto svolgere al C. le mansioni attinenti alla qualifica di vigile urbano e, dall'altra, ha ritenuto legittima la condotta dell'amministrazione stessa che non ha acconsentito alla richiesta del lavoratore di essere adibito a mansioni impiegatizie esclusivamente sedentarie.
2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte, aderito acriticamente alle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio, omettendo di rendere compiutamente conto delle plurime argomentate censure avanzate dal consulente di parte (in specie, omettendo di dare conto della natura congenita della malattia e della differenza tra esposizione a sostanze broncoirritanti in un agglomerato cittadino e in un minuscolo centro con appena 1000...
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