Con sentenza depositata il 23.6.2010, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da NewCo s.p.a. in liquidazione avverso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato di pagare all'INPS somme per omesso versamento di contributi relativi al periodo 1993-1997.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva l'insussistenza del diritto dell'azienda alle agevolazioni contributive precedentemente conguagliate e, accertato il tardivo pagamento delle contribuzioni dovute, giudicava dovute le somme per sanzioni civili.
Contro tale pronuncia ricorre NewCo s.p.a. in liquidazione, proponendo tre motivi di censura, illustrati con memoria. L'INPS resiste con controricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito ritenuto che l'esame complessivo degli atti di causa consentisse di determinare l'oggetto della pretesa creditoria, nonostante che l'INPS si fosse limitato ad allegare alla memoria di costituzione del giudizio in primo grado il verbale di accertamento n. 4778/505 del 23.6.1997 e a dedurre in sede di gravame che i contributi accertati come omessi in seno ad esso fossero stati regolarizzati successivamente per mezzo di pagamenti e/o compensazioni.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 236 del 1993, art. 5 e del D.L. n. 180 del 1996, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l'insussistenza del diritto alle agevolazioni contributive e, conseguentemente, il pagamento tardivo della contribuzione dovuta, nonostante che essa avesse diritto allo sgravio contributivo in ragione dell'avvenuta stipulazione di contratti di solidarietà, giusta domanda presentata il 22.12.1993.
Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 218 e segg., nonchè di vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto l'applicabilità della sanzione una tantum nonostante che, in specie, si versasse in ipotesi di omissione e non di evasione contributiva.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della modalità della loro prospettazione, e sono inammissibili: è sufficiente al riguardo rilevare che parte ricorrente, in entrambi i motivi, formula censure con riferimento a documenti e ad atti processuali che non risultano trascritti in ricorso, nemmeno per le parti rilevanti ai fini per cui è causa, e di cui non si indica in quale luogo del fascicolo processuale o di parte sarebbero reperibili. E poichè...
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