che con sentenza n. 6457/2011 la Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello, riconoscendo dovuto l'importo di Euro 252.301,40, proposto dall'INPS nei riguardi di Procter & Gamble Italia s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto integralmente l'opposizione a cartella esattoriale per il recupero di agevolazioni indebite fruite dalla società per contratti di formazione e lavoro intercorsi dal 1997 al 1999; che la Corte territoriale ha ritenuto fondati i motivi d'appello, procedendo alla ricostruzione del quadro normativo europeo generatosi a seguito della Decisione della Commissione europea 2000/128/CE dell'11 maggio 1999 e facendone discendere varie conclusioni;
che avverso tale sentenza Procter & Gamble Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi al quale ha risposto l'INPS con controricorso anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.;
che il P.G. in data 3 febbraio 2017 ha richiesto il rigetto del ricorso.
Che il primo motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), è infondato giacchè non si è formato alcun giudicato sulla insussistenza dell'obbligo contributivo accertata dal Tribunale di Roma posto che l'INPS ha proposto motivo d'appello relativo alla violazione della regola del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., a fronte della sentenza di primo grado che aveva concluso per l'insussistenza dell'obbligo sulla base, non di un accertamento in concreto, ma proprio addossando all'Istituto le conseguenze del non aver dimostrato di aver richiesto alla opponente la documentazione necessaria a procedere all'accertamento;
che il secondo ed il terzo motivo, che è possibile trattare congiuntamente perchè connessi dall'unico tema del riparto dell'onere probatorio e dal suo concreto esercizio nel caso di specie, fondati sui rilievi di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 112, 115, 166 e 420 c.p.c., sono infondati perchè ispirati ad una ricostruzione della questione difforme dai principi ormai consolidati espressi da questa Corte di cassazione secondo cui nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per indebita fruizione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898 del 2010), per cui va ribadito che la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non può alterare i termini della ripartizione dell'onere probatorio, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la...
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