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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza del 17 aprile 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da A.V., C.S., Ca.It. e T.C. nei confronti della Cooperativa di lavoro Team Service Sud s.c.a.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato loro per fatti concludenti il 23.3.2011 in relazione alla cessazione dell'appalto di pulizie presso la Fondazione Pascale di Napoli ove erano impegnati quali dipendenti della Cooperativa, con applicazione della tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nuovo testo.

    La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto in relazione alla dedotta interruzione dell'attuazione del rapporto di lavoro da parte dell'originaria datrice, essersi il rapporto medesimo, cessato di fatto nei confronti di questa ma ricostituito per passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze della Società subentrata nell'appalto in questione ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, risolto consensualmente ex art. 1372 c.c..

    Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari ricorrenti, affidando l'impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, la Team Service Sud s.c.a.r.l. in liquidazione nonchè la Team Service Società Consortile a r.l., chiamata in giudizio quale successore a titolo particolare nel rapporto in quanto cessionaria dell'azienda inizialmente facente capo alla Team Service Sud.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente, a fronte dell'intimazione nel presente giudizio della Team Service Società Consortile a r.l., se ne dichiara l'inammissibilità per non essere stata la predetta Società parte in nessuno dei precedenti gradi di giudizio.

    Venendo all'esame dell'impugnazione proposta nei confronti Team Service Sud s.c.a.r.l. in liquidazione, va rilevato come con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, dell'art. 1372 c.c., del combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c., nonchè degli artt. 1372 e 1418 c.c. e dell'art. 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deducano la non conformità a diritto e l'incongruità logica dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale nell'individuazione nella fattispecie di elementi significativi di una volontà dei ricorrenti risolutiva del rapporto, in specie trascurando l'unico atto rilevante su tale piano dato dall'impugnazione del licenziamento da parte dei ricorrenti medesimi.

    Nel secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, del combinato disposto degli artt. 1324 e 1325 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, le medesime censure sono prospettate in relazione all'adesione della Corte territoriale all'orientamento favorevole all'estensione dell'onere della prova in capo al lavoratore in caso di contrasto in ordine alla qualificazione in termini di licenziamento dell'interruzione di fatto del rapporto.

    I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano del tutto infondati.

    In effetti, l'apprezzamento operato dalla Corte territoriale dell'adesione dei ricorrenti alle procedure per il passaggio diretto alle dipendenze...

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