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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    Che:

    La Corte d'Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 3563/2011, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di prima istanza, condannava la società Intesa San Paolo al pagamento in favore del dirigente C.F., al risarcimento del danno patrimoniale connesso al demansionamento ed alla lesione della professionalità, subiti negli anni 1998-2007, e disponeva la prosecuzione del giudizio per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria in relazione al danno non patrimoniale rivendicato dal lavoratore;

    avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Intesa San Paolo sostenuto da quattro motivi;

    resiste con controricorso C.F.;

    entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Che:

    1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2112 e 2697 c.c., nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia;

    si deduce l'erroneità delle statuizioni della pronuncia impugnata in punto di accertamento dell'intervenuto demansionamento del dirigente, consistito nella prolungata collocazione in condizioni di effettiva inattività, rimarcandosi che questi aveva ricevuto incarichi di particolare rilievo per il suo stretto rapporto fiduciario con il presidente dell'istituto bancario;

    si evidenzia quindi che nell'ambito della categoria dirigenziale, incarichi e ruoli particolari non possono entrare a far parte di un bagaglio indisponibile di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., che si riferisce a quanto risulta dall'inquadramento contrattuale e non si ritiene applicabile stricto sensu, alla alta dirigenza di una grande impresa bancaria;

    si argomenta, infine, in ordine al comportamento del lavoratore che dal 2001 al 2007 non aveva mai sollevato alcuna obiezione o riserva rigdardo al trattamento ricevuto dall'istituto di credito;

    2. il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità giacchè, per il tramite del vizio di violazione di legge, tende a pervenire ad una rivisitazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito all'esito dello scrutinio del quadro probatorio di riferimento, non consentita nella presente sede di legittimità (vedi ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n. 195);

    i giudici dell'impugnazione hanno infatti ritenuto che il ricorrente, dal settembre 1997 capo dipartimento legale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino e responsabile della segreteria della presidenza con importanti poteri di rappresentanza dell'istituto, a far tempo dal settembre 1998 e sino all'aprile 2002 non aveva ricoperto alcun incarico...

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