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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    ESPOSIZIONE DEL FATTO

    1. Con sentenza n. 3260/2012 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto da D.G. - assunto dal Comune di Milano come esecutore dei servizi tecnici-settore servizi funebri, per una durata complessiva di diciotto mesi, in virtù di tre contratti a termine e relative proroghe - accertò la nullità dei termini apposti ai contratti suindicati, con conseguente condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni quantificati in quattro mensilità dell'ultima retribuzione lorda oltre interessi legali e rigettò la domanda di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

    Il Tribunale inoltre dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alle domande concernenti la procedura selettiva, con correlata domanda risarcitoria, disciplinata dalla L. n. 56 del 1987, art. 16 - secondo cui l'assunzione da parte egli Enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime alla quale il ricorrente aveva partecipato risultando "non idoneo".

    2. Avverso la suddetta sentenza propose appello il D., con plurimi motivi.

    3. La Corte d'appello di Milano, ha respinto il gravame confermando la sentenza di primo grado.

    Alla suddetta conclusione la Corte è pervenuta osservando, per quel che qui interessa, che:

    a) l'accoglimento della domanda relativa alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato è preclusa dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 nel testo da applicare ratione temporis, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in conformità con la giurisprudenza...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1 - Sintesi delle censure.

    1. Il ricorso è articolato in sei motivi.

    1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 36 e dell'art. 97 Cost., comma 3, parte seconda, sostenendosi che nella specie non si applicherebbe il principio del divieto di costituzione di un rapporti a tempo indeterminato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione per effetto della nullità dei termini apposti a precedenti contratti tra le parti in quanto il D. non è stato assunto mediante concorso ma per chiamata diretta (come consentito dall'art. 97 Cost. invocato).

    1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 perchè - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d'appello - la pronuncia su tale profilo di censura non poteva considerarsi assorbita nella dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti visto che il fatto che non risultasse effettuata correttamente la valutazione dei rischi prescritta dal suddetto art. 4 per lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori in cui il D. aveva operato avrebbe potuto comportare, per altra via, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Milano.

    1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 36 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in quanto la determinazione del danno in sole quattro mensilità di retribuzione non corrisponde ai canoni dettati dal diritto comunitario in materia, secondo quanto stabilito anche da Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5072.

    1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 con riguardo alla statuizione con la quale è stato riconosciuto insussistente il diritto alla percezione della maggiorazione prevista dalla norma richiamata, in quanto -...

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