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Estremi:
Tribunale Pesaro, 2017,
  • Fatto

    MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato il 03.03.2014 l'istante deduceva che, nonostante la convenuta fosse stata condannata, in primo e secondo grado a reintegrarlo in mansioni equivalenti alla qualifica di inquadramento (5. livello), restava inadempiente.

    L'inadempimento assumeva connotazioni di particolare intensità e gravità poichè:

    - Dal 28 aprile 2011, dopo averlo formalmente reimmesso nel precedente servizio, lo aveva mantenuto in una condizione di totale inattività oppure relegato alla registrazione dei formulari di carico/scarico rifiuti o alla registrazione delle indennità di guida del personale del suo servizio; attività demansionanti perchè espletabili in pochissimo tempo e totalmente prive di margini di discrezionalità o autonomia operativa;

    - Dopo averlo spostato in un ufficio con un dipendente di altro servizio (servizio gas), era infine collocato in altro ufficio da solo. Con molto ritardo l'azienda rispondeva alle richieste di riparazione del suo pc.;

    - a differenza di altri colleghi non veniva coinvolto nelle procedure di riqualificazione;

    - non aveva mai avuto la possibilità di recarsi in cantiere o di occuparsi delle sue mansioni tecniche;

    - immotivatamente era stato ritenuto inidoneo alla reperibilità da parte del medico aziendale.

    Queste condotte erano state causa di danni rilevanti sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

    La società convenuta si opponeva al ricorso rilevando che:

    - dopo essere stato reintegrato nel 2011, il Fa., oltre a svolgere attività d'ufficio (redazione preventivi) e di verifica dell'attività dei colleghi (formulari dei rifiuti e indennità di guida) aveva svolto mansioni di controllo e verifiche tecniche nel campo degli scarichi fognari. Le attività di sopralluogo erano diminuite per ragioni di mercato e perchè al reparto...

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