1. Dell'ampio insieme di argomenti impiegati dalla Corte costituzionale per dichiarare illegittime (in parte qua) varie disposizioni di delega contenute nella l. n. 124/2015 interessa qui concentrarsi soltanto sulle poche righe contenute nel paragrafo 9 del cons. in dir.: in esse, la Corte ha sinteticamente precisato che le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella decisione «sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative». I decreti legislativi delegati — perciò — non sono toccati dalla sentenza e, laddove impugnati, dovranno essere oggetto di un autonomo scrutinio di legittimità, volto ad accertare «l'effettiva lesione delle competenze regionali».
Sintesi della pronuncia sul punto è dunque che (almeno in questo caso) gli effetti dell'incostituzionalità della legge delega non si estendono automaticamente ai decreti legislativi delegati, con la conseguenza che i decreti legislativi approvati sulla base di una legge delega dichiarata incostituzionale sarebbero (meramente) annullabili.
2. Questa conclusione risolleva il complesso dibattito sugli effetti delle leggi incostituzionali (1).
La posizione sostenuta dalla Corte nella sentenza in commento a proposito dei decreti legislativi incostituzionali va infatti intesa nel senso che essi resteranno validi sino a che non siano eventualmente impugnati (la precisazione della Corte vale infatti “nel caso di impugnazione”) e che, comunque, l'eventuale accertamento di incostituzionalità dovrà avvenire «anche alla...
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