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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con ordinanza resa in fase sommaria ex L. n. 92 del 2012 il Tribunale di Ancona, quale Giudice del lavoro, riteneva la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente della Banche delle Marche G.P.F. e conseguentemente rigettava le domande di quest'ultimo. Il Tribunale in sede di opposizione invece riteneva la nullità del primo recesso comminato al G. ritenendo un licenziamento per fatti concludenti il comportamento obiettivamente tenuto dal datore di lavoro con un comunicato stampa ed anche ingiustificato il successivo recesso con difetto di specifica contestazione riconoscendo il preavviso, l'indennità supplementare (quantificata in 14,5 mensilità) e condannando la Banca alla pubblicazione della sentenza su tre testate giornalistiche. Sui reclami delle parti la Corte di appello di Ancona con sentenza del 16.7.2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva la sussistenza di un primo recesso eliminando la condanna al pagamento di 5 mensilità e confermava nel resto l'impugnata sentenza quantificando ciascuna mensilità di retribuzione in Euro 30.736,01 (al lordo) ai fini della determinazione del preavviso e dell'indennità sostitutiva. Per i Giudici di appello il Giudice della fase sommaria ben poteva procedere ad esaminare le domande collegate in via gradata a quella concernente la nullità del recesso con applicazione della tutela reale; l'identica domanda era stata proposta anche in sede ordinaria per evidente finalità tuzioristica. Andava escluso che la mera comunicazione stampa della notizia del'avviato recesso potesse integrare un licenziamento per fatto concludente. Per la contestazione del 20.1.2013 questa conteneva due tipi di addebiti; le omissioni riferibili al risalente management (mancata gestione dei rischi di credito e inadeguata pianificazione) e mancata collaborazione con la nuova direzione dopo il settembre 2012. Gli addebiti non erano stati dimostrati...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    3. Appare preliminare l'esame del primo motivo del ricorso incidentale con il quale si allega l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in ordine all'eccepita abusività e/o ricorsività del licenziamento intimato dalla Banca Marche. Il dott. Go. aveva preannunciato il licenziamento se il G. non avesse accettato una risoluzione consensuale del rapporto.

    4. Il motivo appare inammissibile in quanto il "fatto" e cioè la pretesa ricorsività del recesso è già stata esaminata dalla Corte di appello (cfr. pag. 23 del provvedimento impugnato) e quindi le censure sviluppate non sono coerenti con la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis che non consente la proposizione del vizio di motivazione allorchè il "fatto" di cui si discute (globalmente inteso come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte a cominciare dalla sentenza del 7 Aprile 2014, sez. un. civ. n. 8053) sia già stato esaminato dal Giudice di appello, salvo il cosidetto "minimo costituzionale".

    5. Procedendo ad esaminare i motivi che appaiono pregiudiziali va preso in considerazione il primo motivo del ricorso principale con il quale si allega la violazione dell'art. 414 c.p.c. e della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 nonchè l'omessa motivazione. La domanda non aveva specificato quale licenziamento fosse stato impugnato e si riferiva ad un solo licenziamento.

    6. Il motivo appare infondato posto che emerge dallo stesso motivo che il ricorrente ha riferito chiaramente di due licenziamenti irrogati con modalità diverse ed in tempi diversi;

    l'avere nelle conclusioni parlato di un "licenziamento" è in piena evidenza un mero lapsus che non ha impedito al Giudice di distinguere tra i recessi e di individuare quello che solo appariva ingiustificato. Peraltro sembra che parte ricorrente in realtà deduca...

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