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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    In relazione ad avviso di accertamento per IRPEF anno 2000 notificatogli sul presupposto della mancata tassazione di emolumenti in sostituzione d'imposta da parte del datore di lavoro Sidermontaggi s.p.a., V.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha accolto l'appello erariale e riconosciuto legittimo l'avviso per le omesse ritenute d'acconto eccedenti la quota versata dal datore in sede di condono.

    Il ricorso denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64 per aver il giudice d'appello dichiarato persistente l'obbligazione tributaria in capo al sostituito riguardo alla quota di ritenute d'acconto non versata in condono datoriale. Il ricorso è fondato; come già stabilito dalla Corte per altri dipendenti di Sidermontaggi, il condono operato dal datore di lavoro sostituto d'imposta per l'omesso versamento di ritenute d'acconto sugli emolumenti spiega effetti integralmente liberatori anche a beneficio del dipendente sostituito, ciò conseguendo alla natura solidale passiva del rapporto di sostituzione verso il fisco (Cass. 24 luglio 2014, n. 16819, Rv. 632211; Cass. 10 settembre 2014, n. 19034, Rv. 632290).

    Non occorrono accertamenti in fatto, sicchè la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione dell'avviso; tuttavia, essendo il chiarimento giurisprudenziale sopravvenuto, devono compensarsi le spese dell'intero processo.

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