La Corte d'Appello di Brescia ha accolto il gravame di Z.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la sua domanda, assunto da A4 Holding spa con vari contratti a termine nel 2007 e 2008 ed ha accertato la nullità del termine apposto al contratto 1.2.2008/31.5.2008, poi seguito da altro contratto con identica motivazione dal 1.12.2008/31.1.2009.
In particolare la Corte accertava la legittimità dei quattro contratti a termine stipulati in precedenza, per ragioni sostitutive e per punte di intenso traffico, ritenendo non giustificata la causale degli ultimi due contratti, stipulati per ragioni organizzative e produttive legate alla revisione della necessità di personale, legata al procedimento di progressiva automazione dei caselli autostradali, che rendeva superflua la presenza dell'esattore.
Respingeva la Corte il motivo di gravame relativo alli eccezione di risoluzione consensuale, ritenuta espressa dalla società, alla luce della firma per accettazione apposta dallo Z. alla lettera inviatagli dalla società con la quale, ricordando la scadenza del contratto al 31.5.2008, comunicava la cessazione del rapporto nel pieno reciproco accordo, richiedendo la restituzione della lettera. Escludeva la Corte che si potesse ritenere sussistente una consapevole volontà abdicativa dello Z..
La Corte inoltre riteneva che la società non avesse dimostrato l'effettività dell'esigenza produttiva indicata (revisioni tecnico -organizzative che richiedevano temporanea esigenza di personale in esattoria nel rispetto delle turnazioni previste dall'Accordo del 301.2005) e la correlazione dell'assunzione dello Z. con l'esigenza dedotta, come anche la circostanza della temporaneità dell'esigenza. In particolare la Corte ha rilevato che, ferma restando la sussistenza di un programma di revisione e ristrutturazione, provato dagli accordi sindacali, la...
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto di cui agli artt. 1372 e 1373 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte ritenuto che vi fosse stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonostante la società, alla scadenza di ciascun contratto a tempo determinato, avesse trasmesso al lavoratore una comunicazione scritta in cui dava atto che allo scadere del termine sarebbe cessato contestualmente, nel pieno e reciproco accordo, il rapporto di lavoro, richiedendo di restituire la comunicazione firmata per ricevuta ed accettazione. Avrebbe quindi errato la Corte territoriale nel non ritenere che vi fosse stata una risoluzione consensuale espressa, richiamando una fattispecie diversa, ossia quella dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso tacito.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, sempre con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., L. n. 183 del 2010, art. 32 e art. 1373 c.p.c., per avere la Corte addotto, a sostegno della decisione di rigetto dell'eccezione consensuale, un fatto nuovo, non dedotto in primo grado dal ricorrente Z. e consistente nell'impugnazione dei contratti per revisioni tecnico-organizzative che sarebbe avvenuta nel 2010, anche perchè comunque non sarebbe sussistito alcun potere di impugnazione dei termini apposti ai contratti per revisione tecnico organizzative, in ragione delle risoluzioni consensuali espresse già nel 2008.
Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta ancora una violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sempre con riferimento alla avvenuta risoluzione espressa, per avere la Corte interpretato gli accordi risolutivi in contestazione in modo "libero"seguendo convinzioni personali e non i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., facendo mal...
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