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Consiglio di Stato, 2017,
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    FATTO e DIRITTO

    1.Trattasi di ricorso per la revocazione della sentenza n. 1855/2016 con la quale la Sezione ha accolto l'appello dell'amministrazione avverso la sentenza del Tar Brescia che aveva a suo tempo annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno disposto dalla Questura di Brescia con decreto del 10/12/2014.

    2.Il motivo revocatorio dedotto dal ricorrente si sostanzia nel mancato rilievo da parte del Collegio decidente, del vizio del contraddittorio, sub specie dell'erronea ed invalida notificazione del gravame presso lo studio dell'avv. "Ri." anziché Ro.; vizio che avrebbe inibito la costituzione dell'appellato così impedendogli la difesa.

    2.1.A fini rescissori il ricorrente altresì deduce che nel 2014 il reddito percepito grazie all'attività di ristorazione condotta con la compagna convivente avrebbe dovuto essere considerato elemento sopravvenuto dirimente (il provvedimento di diniego è del dicembre 2014).

    3.In sede cautelare la Sezione ha sospeso la provvisoria efficacia della sentenza revocanda "Rilevato che, in sede di giudizio rescindente, la domanda di revocazione sembra dover essere accolta ai fini della fissazione di una nuova udienza nel rispetto del contraddittorio, violato dalla erronea notifica dell'appello da parte dell'Amministrazione, che sembrerebbe aver sbagliato il nome dell'Avvocato nell'inviare la raccomandata, non andata a buon fine. Ritenuto che in tale ambito potranno essere esaminati, in sede di giudizio rescissorio, gli ulteriori profili relativi alla possibile mancata valutazione dell'avvenuta costituzione di una piccola impresa commerciale che ha poi avuto positivi sviluppi".

    4.La causa è stata poi trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell'11 maggio 2017.

    5. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nella sua parte rescindente.

    5.1.In effetti, la mancata costituzione dell'appellato (l'odierno...

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