Con sentenza n. 182/2012 del 25-5-2012 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra As. Lu., diretto ad ottenere l'annullamento dei seguenti atti: verbali della ricostituita Commissione di maturità magistrale del 23-6-2009 e del 1° luglio 2009; deliberazione datata 1° luglio 2009 della predetta Commissione; nota del 19 giugno 2009 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia di nomina della Commissione; note dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia datate 22 giugno 2009, 29 giugno 2009 e 2 luglio 2009 Dirigente Scolastico.
La predetta sentenza esponeva in fatto quanto segue.
"Questo è il terzo ricorso presentato dalla ricorrente in relazione all'esito dell'esame di maturità magistrale sostenuto nell'a.s. 1992/1993 quale candidata privatista, già in possesso di maturità classica e laurea in lingue e letterature moderne, e superato con la votazione di 42/60. Il primo ricorso è stato accolto dal TAR con la sentenza n. 867/1999, per la ritenuta illegittimità della nomina dei componenti aggregati tra i docenti interni dell'Istituto Magistrale, essendo mancato il previo accertamento dell'indisponibilità dei docenti esterni per le prove dei candidati privatisti. L'Istituto Magistrale ottemperava al giudicato, rideliberando il giudizio di maturità magistrale con la stessa votazione, ma anche questo giudizio veniva annullato dal TAR con sentenza 592/2000, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo dello scrutinio di maturità, sentenza confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3991/2005. Tale giudizio è stato, quindi , rinnovato ancora una volta, si è concluso con la votazione di 45/60 e viene impugnato con il presente ricorso...".
Avverso la prefata sentenza di rigetto la sig.ra As. Lu. ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di...
Con i primi due motivi di appello, congiuntamente articolati, la dott. As. Lu. lamenta: 1) Incompetenza dell'Ufficio Scolastico Regionale alla nomina della Commissione Giudicatrice; 2) Violazione dell'articolo 7 del d.l. n. 9/1969 convertito-con modificazioni- dalla legge n. 119/69.
Articola le doglianze sotto diversi profili.
Censura in primo luogo la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo che la nomina della Commissione fosse avvenuta da parte dell'Ufficio scolastico regionale e non del Ministro, evidenziando che, come affermato dalla medesima amministrazione (verbale n. 2 del 23-6-2009), si applicano al giudizio di maturità le norme vigenti nell'anno scolastico 1992/1993, epoca in cui la competenza alla nomina apparteneva al Ministro, aggiungendo che, nell'anno scolastico 1992-93, il Presidente ed i commissari erano nominati fra il personale dell'intero territorio nazionale e non in ambito regionale e, quindi, al di fuori della competenza territoriale dell'U.S.R.
La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.
La gravata sentenza così motiva sul punto.
" Per quanto riguarda la asserita incompetenza dell'Ufficio Scolastico Regionale alla nomina della Commissione giudicatrice il Collegio osserva che l'esecuzione del giudicato deve comunque avvenire in conformità agli strumenti giuridici esistenti nell'ordinamento al momento in cui l'amministrazione vi provvede, non essendo ipotizzabile che si dia luogo alla ricostituzione di un ufficio a livello ministeriale solo per provvedere a delle nomine che l'attuale organizzazione del Ministero demanda agli Uffici scolastici regionali, cui oggi competono - in base al regolamento di riorganizzazione del MIUR di cui (da ultimo) al D.P.R. n. 17/2009 - tutte le attività amministrative sul territorio regionale, compresa la formazione delle Commissioni...
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