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Estremi:
Consiglio di Stato, 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Con l'impugnata sentenza n. 298/2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha rigettato il ricorso promosso dalla società G.S.T. Italia S.p.a. (d'ora innanzi, anche solo "GST") avverso gli atti con cui è stata disposta l'esclusione della stessa dall'assegnazione di fondi pubblici stanziati per i programmi di finanziamento e sostegno della ricerca industriale promossi dalla Regione Toscana.

    Al fine della migliore comprensione delle ragioni dedotte nell'atto di appello e negli scritti difensivi, appare necessaria una breve, seppur compiuta, ricostruzione in fatto della vicenda in esame.

    Nel contesto del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007/2013 ("PAR FAS 2007/2013"), la Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con decreto dirigenziale 2 ottobre 2014, n. 4421, ha pubblicato il "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie abilitanti connesse".

    A tale scopo, in attuazione della DGR 14 luglio 2014, n. 587, veniva prevista la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale e credito agevolato per una dotazione complessiva di euro 51.140.000,00.

    In particolare, per ciò che qui interessa, la società GST (in costituenda Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l'Università degli Studi di Firenze ed Enegan S.p.a.) in data 22 gennaio 2015 presentava apposita domanda di ammissione al suddetto Bando al fine di ottenere la concessione di un contributo economico pari ad euro 943.113,56 per la realizzazione di un progetto di ricerca relativo ai settori di proprio interesse.

    Una volta ricevute le domande di...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore dei sistemi per la gestione, la protezione e la difesa del territorio (la quale aveva partecipato alla procedura indetta dalla Regione Toscana per l'erogazione di benefici a fondo perduto in ambito PAR-FAS) avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la Regione l'ha esclusa dalla procedura per un debito contributivo (non adeguatamente compensato con crediti nei confronti della Regione).

    2. Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati.

    Con il primo motivo (più analiticamente descritto in narrativa) l'appellante lamenta che erroneamente gli Uffici regionali (e in seguito il T.A.R.) avrebbero fornito un'interpretazione del tutto illegittima delle pertinenti disposizioni della lex specialis di gara, in tal modo pervenendo a una conseguenza (quella dell'esclusione dalla procedura) contrastante con generali principi di matrice eurounitaria e nazionale.

    Con il secondo motivo l'appellante lamenta che i primi Giudici abbiano erroneamente riconosciuto rilievo dirimente ai fini del decidere all'esistenza di un DURC negativo alla data ultima per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e non abbiano invece valorizzato gli elementi che consentivano di dedurre aliunde la regolarità contributiva (la quale emergeva, in particolare, dai crediti vantati nei confronti di Enti diversi dalla Regione Toscana - e non indicati in sede di domanda -).

    2.1. Si osserva al riguardo che le disposizioni del Bando inditivo della procedura risultavano inequivoche nel sancire l'esclusione degli operatori che versassero nella medesima situazione dell'odierna appellante la quale, pertanto, avrebbe avuto l'onere di procedere all'immediata impugnativa...

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