1 - Il ricorrente espone di essere operatore amministrativo dipendente del Ministero resistente, già assegnato al Provveditorato Regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, Ufficio I° - Affari Generali, Personale e Formazione e di essere stato interessato dalla mobilità del personale di Comparto a seguito della soppressione dell'ufficio di contabilità di Pescara e del conseguente processo di riorganizzazione, come disposto dal D.M. 2 marzo 2016 e dal D.M. 22 settembre 2016.
In vista della soppressione della propria sede di servizio, in data 02/05/2016, ha inoltrato richiesta di trasferimento presso il PRAP di Napoli, anche in sovrannumero.
Nonostante le premesse lasciassero legittimamente sperare nell'accoglimento della richiesta, è tuttavia intervenuto, in data 08/02/2017, l'Ordine di Servizio n. 03 del 08/02/2017, con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise - Ufficio I - Affari Regionali ha disposto la sua assegnazione provvisoria presso il Sub Settore I - Segreteria Provveditore e Relazioni Sindacali, respingendo, di fatto le istanze di trasferimento e/o distacco presso la sede di Napoli.
Ha dunque chiesto l'annullamento del predetto diniego, previa concessione di idonea misura cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente con comparsa pro-forma, a cui ha tra l'altro allegato relazione amministrativa dove viene preliminarmente prospettato il difetto di giurisdizione del g.a. e ciò in quanto il ricorrente appartiene al personale del comparto ministeri, e quindi a personale il cui rapporto è contrattualizzato.
Con ordinanza 49/2017 la questione è stata prospettata alle parti "ai fini dell'eventuale presentazione di memorie" con rinvio della trattazione alla c.c. del 26 maggio 2017, "anche ai fini della definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.".
Con memoria depositata il 25...
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