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T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
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  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

    Rilevato:

    che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

    che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

    Rilevato che con il ricorso in esame l'odierno ricorrente, cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, censura il provvedimento di reiezione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso presentata;

    Considerato:

    che tale diniego è così motivato: "dall'attività informativa esperita è emersa la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica";

    che in ricorso si evidenzia che il ricorrente è titolare di contratto di socio lavoratore presso una cooperativa, che vive in Italia da oltre 10 anni con la propria famiglia, la quale sarebbe tutta perfettamente integrata nel tessuto sociale ed economico dell'Italia;

    che è stato depositato il certificato del casellario giudiziale, a dimostrazione dell'assenza di condanne, in capo al ricorrente;

    che, pertanto, secondo la prospettazione attorea, il provvedimento censurato sarebbe inficiato da difetto di motivazione e correlativamente da violazione del diritto di difesa, nonché da difetto di istruttoria;

    che l'acquisto della cittadinanza italiana deve qualificarsi come una...

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