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Estremi:
T.A.R. Torino, (Piemonte), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    1. Dopo aver esperito un dialogo tecnico con gli operatori gestori uscenti (Obiettivo Lavoro S.p.A., Synergie Italia Agenzie per il Lavoro S.p.A. e Adecco Italia S.p.A.) e previa deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 n. 301 del 24/3/2016, con bando pubblicato in GURI, 5° serie Contratto Pubblici, n. 40 dell'8/4/2016, l'ASL TO3 ha indetto la gara interaziendale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale occorrente alle ASR TO1, TO2, TO3, TO4, TO5, per la durata di 36 mesi (rinnovabili per ulteriori 24 mesi) ed un importo complessivo (comprendente anche l'eventuale rinnovo) di €. 98.966.070.

    La procedura, avviata sulla base di un disciplinare, di un capitolato speciale con relativi allegati e degli schemi di offerta economica, prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'assegnazione di 70 punti per l'elemento "prezzo" e 30 punti per l'elemento "qualità", ed una soglia di sbarramento, per tale ultimo parametro, fissata a 16/30.

    2. Entro il termine perentorio di scadenza fissato al 30/5/2016, pervenivano 6 offerte.

    All'esito della valutazione delle offerte tecniche il RTI Manpower s.r.l.. (composto dalla mandataria Manpower s.r.l. e dalle mandanti Gi Group S.p.a., Manpower Formazione s.r.l., Gi Formazione s.r.l. e Me. K s.r.l.) conseguiva 30 punti (a seguito di riparametrazione), seguito al secondo posto della graduatoria a pari punteggio dal RTI Adecco (composto da Adecco Italia S.p.a. come mandataria, e Orienta S.p.a. e Ikos s.r.l. come mandanti) e dal RTI Obiettivo Lavoro (composto dalla mandataria Obiettivo Lavoro S.p.a. e dalle mandanti Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a., Obiettivo Lavoro Formazione S.r.l. e Risorse Italia S.r.l.), entrambi destinatari di 28,93 punti (a seguito di riparametrazione).

    Valutate le offerte economiche, in...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. I primi due motivi di censura, volti all'esclusione dalla gara del RTI Adecco, sono manifestamente infondati.

    1.1. Il primo riguarda l'asserita violazione dell'art. 38 comma 1 lettera g), d.lgs. 163/2006, conseguente al fatto che la parte controinteressata avrebbe omesso di dichiarare una pendenza fiscale di importo rilevante, relativa ad un ricorso avverso un atto di accertamento del 2010 deciso in II grado con esito favorevole all'Ufficio.

    La circostanza è smentita in punto di fatto dal contenuto del certificato dei carichi pendenti risultanti dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria - accluso alla domanda di partecipazione alla gara - dal quale risultano assenti carichi fiscali definitivamente accertati nei confronti di Adecco Italia S.p.a. e nel quale, al contempo, vengono riportati i carichi non definitivamente accertati, ivi incluso quello cui fa riferimento la parte ricorrente. Attraverso la produzione di tale certificazione, la concorrente ha illustrato in modo compiuto la propria posizione fiscale, sicché l'omissione lamentata dalle ricorrenti appare destituita di fondamento.

    Ferma la decisività di quanto già esposto, occorre aggiungere che, poiché l'art. 38 lettera g) fa riferimento alle violazioni fiscali definitivamente accertate - come tali dovendosi intendere quelle accertate con pronuncia passata in giudicato (Cons. Stato 2548/2016), e non semplicemente esecutiva (come pare intendere la ricorrente) - deve ritenersi legittima la scelta del RTI Adecco di non compilare la lettera g1 del modello dichiarativo, poiché riferita alla "pendenza di contenziosi": nel caso di specie, come già esposto, il carico fiscale per cui è questione risultava (stando ai certificati del maggio e del settembre 2016) definito con sentenza di secondo grado, non ancora passata in giudicato, sicché lo stesso non poteva qualificarsi né come "pendente", né come "definitivamente...

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