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T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo), 2017,
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    FATTO e DIRITTO

    1.- Con ricorso notificato il 3 agosto 2016 e depositato il successivo 4 agosto 2016, la società Sayonara di Di Na. Ad. & c. s.a.s., nella qualità di titolare della concessione demaniale inerente lo stabilimento balneare "Sayonara", con annessa area adibita a discoteca, premesso, in punto di fatto di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ai sensi degli articoli 68 e 80 TULPS per la conduzione dell'attività da ballo, impugna il regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali (stabilimenti balneari) adottato con deliberazione 24 giugno 2016, n. 3, del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale.

    La ricorrente assume la lesività di detto regolamento sull'attività imprenditoriale esercitata, in quanto impone limiti di chiusura ai locali in possesso della licenza ex artt. 68 e 80 TULPS (locali di pubblico spettacolo) molto più restrittivi rispetto a quelli imposti dalla previgente ordinanza sindacale 25 giugno 2011, n. 39, la quale disciplinava gli orari di diffusione sonora degli stabilimenti balneari, con espressa esclusione delle discoteche da tale disciplina. Inoltre, tale regolamento imporrebbe adempimenti aggiuntivi e onerosi a carico dei titoli di licenza ex artt. 68 e 80 TULPS ed è stato adottato nel corso della stagione turistica, quando la programmazione degli intrattenimenti era già stata predisposta, e senza consentire agli operatori interessati di partecipare al procedimento.

    La società Sayonara di Di Na. Ad. & c. s.a.s. deduce l'illegittimità del regolamento per i seguenti motivi:

    I) violazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; eccesso di potere per carenza di istruttoria a causa del mancato coinvolgimento delle parti interessate nel procedimento (violazione articolo 15 dello Statuto comunale); violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione; illogicità ed incongruenza delle...

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