La società Milano Ristorazione Spa - organismo di diritto pubblico controllato dal Comune di Milano ed operante nel settore della ristorazione collettiva - indiceva una gara d'appalto con procedura ristretta per l'affidamento del servizio di "global service", vale a dire la gestione in forma integrata di una serie di attività, fra le quali - ad esempio - la pulizia e la somministrazione dei pasti nelle scuole comunali.
L'appalto era diviso in quattro lotti ed il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un massimo di 70 punti su 100 all'offerta tecnica e di 30 punti su 100 a quella economica.
Al termine della gara, il lotto n. 3 - l'unico che interessa la presente controversia - era aggiudicato alla Cooperativa di Lavoro "Solidarietà e Lavoro società cooperativa" (di seguito, anche solo "cooperativa"), che otteneva il punteggio complessivo di 87,435 punti, di cui 57,444 per l'offerta tecnica e 29,991 per quella economica.
Al secondo posto si classificava Du. Service Srl, con 87,411 punti totali.
L'offerta della cooperativa era peraltro sottoposta a verifica di anomalia, verifica conclusasi positivamente, per cui alla stessa faceva seguito l'aggiudicazione definitiva.
Contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva, era proposto il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituivano in giudizio l'amministrazione appaltante Milano Ristorazione Spa e la cooperativa aggiudicataria, concludendo entrambe per il rigetto del gravame.
In esito alla camera di consiglio del 10.11.2016, la Sezione IV del TAR Lombardia, con ordinanza n. 2118/2016, disponeva una serie di incombenti in capo all'amministrazione, stabilendo altresì il deposito di una apposita relazione e fissando contestualmente una nuova udienza camerale.
A tale successiva udienza del 26.1.2017, la domanda...
1.1 Nel primo motivo del ricorso principale, viene lamentata la presunta illegittimità del contratto di avvalimento concluso dalla cooperativa, per violazione dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 88 del DPR 207/2010 e degli articoli 1346 e 1418 del codice civile.
In particolare, la cooperativa si avvaleva dell'impresa ausiliaria Global Cri Srl per la dimostrazione innanzi tutto del requisito di capacità tecnica di cui all'art. III. 2.3 del bando di gara (cfr. per il bando il doc. 3 della ricorrente), vale a dire l'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia eseguiti in strutture analoghe presso enti pubblici o soggetti privati, con l'indicazione di due contratti nell'ultimo triennio, la somma dei quali deve essere pari ad almeno 3,5 milioni di euro, con dichiarazione di buon esito.
Parimenti, l'avvalimento riguardava il requisito di cui all'art. III. 3.1 del bando, cioè l'iscrizione dell'impresa almeno in fascia "G" nella classifica di cui alla legge 82/1994 ed al DM 7.7.1997 n. 274.
Secondo la ricorrente, il contratto di avvalimento dovrebbe reputarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto del medesimo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418 del codice civile (sull'applicazione delle norme da ultimo citate al contratto di avvalimento previsto dal codice dei contratti pubblici, si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.11.2016, n. 23).
La censura appare infondata, giacché la lettura e l'analisi del contratto di avvalimento e degli atti ad esso connessi (quale la dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, norma applicabile ratione temporis alla presente fattispecie), escludono che sussista l'indeterminatezza lamentata da parte ricorrente.
In particolare, il contratto di avvalimento (cfr. il doc. 26 della ricorrente e il doc. 11 della resistente), contiene (art. 2), il preciso...
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