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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2442/14, rigettava l'impugnazione del licenziamento irrogato il 16.5.13 dalla Social Trinacria Onlus ai lavoratori D.G.G., B.F. e V.E..

    Questi ultimi, appartenenti al bacino della cd. Emergenza Palermo, destinatario degli interventi di sostegno al reddito e delle iniziative sociali di cui alla L.R. n. 11 del 2010, art. 52, avevano dedotto di essere stati avviati, per il tramite della Social Trinacria, presso diversi enti utilizzatori al fine dell'inserimento nel mercato del lavoro e che nell'ambito degli interventi di sostegno realizzati con la regia delle regione Sicilia era stata prevista ed attuata la contrattualizzazione di detto personale, il quale era stato successivamente inserito nel sodalizio dell'impresa sociale e quindi assunto con contratti a tempo indeterminato ed inquadrato secondo il c.c.n.l. degli esercenti delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia. Avevano aggiunto che l'intervento della regione Sicilia si era tradotto in una costante e concreta ingerenza nella gestione delle attività affidate alla Social Trinacria Onlus, tanto che la sede sociale dell'associazione era sita presso gli uffici dell'Assessorato Regionale alla famiglia ed alle politiche sociali; lo statuto sociale dell'associazione aveva riservato alla Presidenza della Regione Sicilia la scelta di un elenco di nominativi dal quale selezionare la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo; al fine di garantire la corretta gestione del denaro pubblico, le somme destinate alle retribuzioni del personale della Social Trinacria erano state poste direttamente a carico del bilancio regionale e liquidate dagli stessi uffici dell'Assessorato; la determinazione in ordine al licenziamento dei lavoratori era stata assunta dall'associazione sulla scorta di una nota del dirigente generale del Dipartimento Regionale della famiglia e politiche...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamentano che la sentenza impugnata ritenne applicabile al caso di specie il paradigma del lavoratore socialmente utile (l.s.u.), inferendo che da tale rapporto di servizio non scaturiva un vero e proprio rapporto di impiego con l'ente pubblico preposto al finanziamento di pubblica utilità, senza considerare l'ubicazione della sede sociale della Trinacria Onlus presso la Regione Sicilia; la posizione direttamente a carico del bilancio regionale del pagamento delle retribuzioni del personale della Trinacria Onlus; la nota del dirigente generale dell'assessorato che informava quest'ultima della necessità di procedere al licenziamento di tali lavoratori.

    Rilevavano che la loro assunzione da parte della Onlus con contratti a tempo indeterminato ed inquadramento secondo il c.c.n.l. delle imprese esercenti servizi di pulizia, escludevano la loro equiparabilità con la categoria degli l.s.u..

    Evidenziano la mancanza del rapporto di sinallagmaticità tra le retribuzioni erogate e l'indiretto finanziamento dei progetti di pubblica utilità; che le retribuzioni furono loro erogate dalla Onlus sin dal 2010; oltre ad ulteriori circostanze, tra cui l'indebita intromissione della Regione (Assessorato) nella gestione del rapporto ed anche sulla sua cessazione.

    1.1-Il motivo presenta ampi profili di inammissibilità laddove è diretto ad una rivalutazione dei fatti di causa, e finanche alla valutazione di circostanze che risultano nuove (quali le ‘comunicazioni obbligatorie unificatè, pag. 17 ricorso, ovvero i verbali di accordi sindacali avvenuti presso i locali della Presidenza della Regione, pagg. 31 e segg.), nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., comma 1.

    Per il resto è infondato posto che, per un...

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