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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    L.G., avvocato, propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002, 2003 e 2004, in quanto esso contribuente non aveva dimostrato l'assenza di organizzazione nella propria attività, "tenuto conto che è comprovata la sussistenza di elementi organizzativi da un valore di beni strumentali, da quote di ammortamento per l'acquisto di beni strumentali, nonchè da compensi a terzi e da consumi di rilevabile importo".

    L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Col primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e dell'art. 53 del tuir, assumendo di aver fornito la prova della non assoggettabilità all'imposta del reddito di esso ricorrente; con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine all'insussistenza dell'autonoma organizzazione, rappresentando di aver dimostrato, depositando la copia del libro matricola, la presenza di una segretaria a tempo parziale, e depositando le copie delle dichiarazioni dei redditi per il 2002, per il 2003 e per il 2004, beni strumentali, rispettivamente, per Euro 3.665, per Euro 5.778 e per Euro 7.951.

    Il ricorso è fondato.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis,...

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