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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza 14 settembre 2015, la Corte d'appello di Roma rigettava le domande di M.A. di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 7 maggio 2013 dalla datrice Trotta Bus Services s.p.a., ai sensi dell'art. 49 CCNL Autonoleggio automezzi - ANAV (per la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per almeno tre volte in un biennio, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe) e di conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, con assorbimento del suo reclamo incidentale di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori comportanti il licenziamento: così riformando la sentenza del primo giudice, che aveva invece dichiarato illegittimo il licenziamento.

    In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva provati tutti gli addebiti disciplinari e rettamente comminate le relative sanzioni conservative nell'arco temporale rilevante, così da legittimarne il cumulo e il conseguente licenziamento per tale ragione.

    Con atto notificato il 13 novembre 2015, M.A. ricorre per cassazione con sedici motivi (suddivisi in riferimento ad ogni sanzione conservativa), illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resiste Trotta Bus Services s.p.a. con controricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. In ordine alla prima sanzione (tre giorni di sospensione per i fatti del 5 novembre 2012: prosecuzione da parte del lavoratore del servizio di trasporto, nonostante la comunicazione di annullamento a seguito della sua reazione telefonica alterata per l'assegnazione, temporalmente contigua, di due corse di ritorno delle maestranze ISPRA dopo la conclusione del servizio di trasporto scolastico presso un campo nomadi, nonostante la prospettazione delle inidonee condizioni di pulizia del mezzo): 1.1. con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, art. 49 CCNL cit., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di allegazione e prova dalla datrice di lavoro dei fatti addebitatigli, a fronte della loro contestazione, con inammissibile ammissione dalla Corte d'appello dei mezzi di prova ad essi relativi.

    1.2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, 49 CCNL cit., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la diversità dei fatti contestati rispetto a quelli azionati e pure allegati in giudizio dalla società datrice, ridondante anche sulla loro genericità e comunque non provati (in riferimento in particolare alle telefonate e alla seconda corsa di ritorno delle maestranze ISPRA).

    1.3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., art. 49 CCNL cit., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancanza di prova della telefonata con frasi ingiuriose (non chiarito se indirizzate all'impiegato addetto alla programmazione dei turni di servizio o all'azienda), per contrasto tra le scrutinate dichiarazioni rese dai testi ...

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