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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. M.M., da ultimo titolare della filiale di (OMISSIS) della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, oggi Banco Popolare Soc. Coop, aveva convenuto in giudizio la Cassa davanti al Tribunale di Prato per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 29.8.2011 e per ottenere la pronuncia dei provvedimenti restitutori economici e reali.

    2. Il Tribunale respinse la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, la quale ha rilevato che era risultato provato che il M. aveva acceso o trasferito dalla filiale ove in precedenza era responsabile n. 27 rapporti (pari al 20% del totale accesi nel periodo) a soggetti aventi residenza o sede legale fuori dalla zona di competenza della filiale e tanto in assenza, per la quasi totalità di casi, della prescritta autorizzazione di competenza dell'Area e aveva concesso affidamenti in autonomia a 17 dei nominativi, i cui rapporti aveva trasferito senza averne i poteri a causa della residenza o della sede legale fuori della zona di competenza della filiale ovvero senza costituire il gruppo di rischio.

    3. Ha ritenuto che la contestazione disciplinare del 6.7.2011 era specifica perchè erano stati indicati i nominativi dei 17 titolari di conti correnti trasferiti o aperti senza autorizzazione alla filiale di (OMISSIS) e perchè l'incompleta indicazione dei conti correnti oggetto di contestazione non aveva leso il diritto di difesa del lavoratore, come dimostrava il fatto che questi si era ampiamente difeso in sede disciplinare; la contestazione non era tardiva perchè, pur risalendo gli illeciti agli anni 2008-2010, essa era stata effettuata tempestivamente all'esito delle verifiche ispettive che avevano evidenziato le irregolarità oggetto di addebito disciplinare; era incontroverso che l'apertura ovvero il trasferimento di conti correnti a clienti estranei alla competenza territoriale della filiale...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sintesi dei motivi.

    6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c..

    7. Sostiene che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la datrice di lavoro avrebbe inteso licenziare esso ricorrente in relazione a tutti gli addebiti contestati e non solo in relazione a quelli esaminati dalla Corte territoriale. Asserisce, in particolare, che quest'ultima avrebbe interpretato la contestazione disciplinare violando i canoni ermeneutici del dato letterale e dell'equo contemperamento degli interessi delle parti.

    8. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. e L. n. 183 del 2010, art. 30. Sostiene che Corte territoriale avrebbe sovrapposto il suo apprezzamento a quello della datrice di lavoro in ordine alla rilevanza e gravità delle condotte poste in essere da esso ricorrente, avrebbe omesso di esaminare tutti gli addebiti oggetto della contestazione disciplinare e avrebbe formulato il giudizio di proporzionalità non secondo la volontà dell'autore dell'atto di contestazione ma secondo la propria valutazione.

    9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3, nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale, con affermazioni contraddittorie, ritenuto incontestato (deliberazione degli affidamenti in assenza di potere) ciò che tale non era perchè esso ricorrente aveva contestato nel ricorso di primo grado l'esistenza di prescrizioni regolamentari interne sulla necessità dell'autorizzazione e per avere la Corte territoriale posto a carico di esso ricorrente l'onere di provare che la predetta disciplina...

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