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Tribunale Roma, 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso ex art.1 comma 48 e ss. L.92/2012, depositato in data 25.5.2016 e ritualmente notificato Bo. Gi. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma l'Istituto di Vigilanza dell'Urbe spa (per brevità IVU spa) impugnando il licenziamento a lui intimato con raccomandata datata 7.11.2015 per giustificato motivo oggettivo "motivato dalla cessazione dei servizi di vigilanza presso il sito INAIL di Castelnuovo di Porto ove lei è assegnato ... a seguito di cambio appalto".

    Deduceva il ricorrente la nullità del licenziamento per violazione dell'art.24 e ss. CCNL applicato in quanto il cambio appalto non determinava sempre e comunque l'obbligo per l'istituto uscente di attivare la procedura. Precisava che detta procedura poteva essere applicata solo nelle ipotesi di esubero di personale , esubero che nel caso concreto non sussisteva essendo solo tre le Guardie Giurate alle dipendenze dell'IVU spa presso l'appalto INAIL di Castelnuovo di Porto.

    Deduceva altresì che l'IVU nell'anno 2015 si era aggiudicato molti appalti tra cui COTRAL, l'Università di Roma, Trenitalia per IMC di Roma, ICE, UNIRELAB SRL Unipersonale.

    Deduceva altresì che erano stati confermati i contratti di appalto già in essere presso IPA.

    Deduceva che il licenziamento del Bo. era strumentale ben potendo la datrice di lavoro assegnare lo stesso in uno degli altri appalti.

    Deduceva altresì la nullità del licenziamento per violazione della legge 604/1966 avendo la datrice di lavoro omesso di indicare i motivi specifici del licenziamento e per l'omessa comunicazione alla DTL.

    Chiedeva quindi che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento e che lo stesso venisse annullato con condanna della datrice di lavoro a reintegrare il ricorrente e al pagamento di una indennità risarcitoria pari...

  • Diritto

    DIRITTO

    L'opposizione è fondata.

    In via preliminare appare necessario precisare che lo stesso ricorrente ha ammesso nel ricorso depositato nella fase sommaria di aver prestato servizio in via prevalente presso l'appalto INAIL di Castelnuovo di Porto "a far data dal 6.11.2011" con turnazione settimanale unitamente ad altre due Guardie Giurate (punto 4 ricorso proc. n.19188/2016 depositato in data 25.5.2016).

    Il fatto che pertanto il ricorrente fosse assegnato in via prevalente a detto appalto è pacifico e non contestato.

    Infondate sono le censure sollevate dal lavoratore relative alla mancata specifica indicazione dei motivi del licenziamento e al mancato esperimento della procedura ex art.7 L.604/1966.

    La lettera di licenziamento infatti è assolutamente specifica e esaustiva richiamando la cessazione dell'appalto e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre sedi della società. Nella citata lettera è stato altresì evidenziato al lavoratore l'esperimento della procedura prevista dal CCNL e l'invito ad attivarsi presso la uova società aggiudicataria dell'appalto.

    Ugualmente infondate sono le doglianze relative al mancato esperimento della procedura davanti alla DTL.

    Infatti il comma 6 dell'art. 7 della L. n.604 del 1966, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 4, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, prevede che la procedura conciliativa prevista non si applichi applicazione, tra gli altri, nel caso dei licenziamenti e delle interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale ultima disposizione richiama poi, alla lettera a) "licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali si siano succedute assunzioni...

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