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Estremi:
Tribunale Roma, 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notificato il dott. Ma. Co. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma la NEWPARK DRILLING FLUIDS S.P.A. già Ava spa e premesso di essere stato assunto dalla resistente in data 8.7.2015 con la previsione di un periodo di prova di sei mesi e di essere stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova con lettera consegnata il 29.12.2015, impugnava detto licenziamento perché ritorsivo, e perché determinato da motivo illecito chiedendo la conseguente condanna della datrice di lavoro alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.

    In via subordinata deduceva che il licenziamento era illegittimo per manifesta insussistenza del fatto materiale e chiedeva la condanna della resistente alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione mensile dal licenziamento alla reintegra.

    In via ulteriormente subordinata, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del G.M.O. e per violazione dell'obbligo di repechage con condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a quattro mensilità.

    Deduceva al riguardo il ricorrente:

    - che ad eccezione dei primi venti giorni di lavoro, non era stato adibito alle mansioni per le quali era stato assunto, peraltro mai specificate, essendo stato addetto al mero inserimento dati contabili ed essendo state avocate le mansioni di responsabile Area Amministrativa e contabile dall'AD Ro. Me.;

    - che il ricorrente aveva notato una serie di incongruenze afferenti il settore di competenza del suo superiore Ro. Me. relative alla contabilizzazione delle spese di trasporto e aveva notato che la Me. da un lato assicurava gli americani della implementazione del sistema ORACLE e...

  • Diritto

    DIRITTO

    Il ricorso è infondato.

    In tema di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova questo giudice si uniforma ai principi enunciati dalla Corte di cassazione confermati da ultimo con Sentenza n. 1180 del 18/01/2017 secondo cui: "il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova."

    E' evidente tuttavia che perché il licenziamento sia legittimo occorre che il patto di prova sia legittimamente apposto al contratto e sia quindi valido (Cass .16214/2016).

    Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che il patto di prova sarebbe nullo in quanto nella lettera di assunzione non sarebbero state indicate le mansioni assegnate .

    Tale doglianza è infondata, essendo sufficiente il rinvio alla qualifica assegnata e al contratto collettivo al fine di individuare con adeguata specificità le mansioni oggetto del patto di prova. Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione Sez. L, n. 11582 del 23/05/2014 che ha ritenuto: "Quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale - procedono alla redazione per iscritto di un atto, possono fare riferimento, mediante semplice richiamo "per relationem", al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad...

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