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T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 17.10.2011 (dep. il 28.10) l'ati tra la società Romeo Gestioni e il consorzio stabile Romeo Facility Services 2010 - prima classificata, in forza di un ribasso del 46,17%, nella gara indetta da Grandi Stazioni con bando del 16.10.2010 per l'espletamento del servizio ambientale integrato delle stazioni ferroviarie del lotto 2 (Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale, Firenze S.M.N. e Bologna Centrale) avente durata di 36 mesi (prorogabili di altri 24), per un importo di euro 83.784.520,59, da affidare con il criterio del massimo ribasso - illustrate le scansioni del procedimento di verifica di anomalia (richiesta di giustificazioni del 14.1.2011; risposta del 31.1; richiesta di chiarimenti del 30.3; risposta del 3.4; contraddittorio orale del 13.5; relazione integrativa del 20.5), ha impugnato gli atti con i quali la stazione appaltante ha ritenuto l'offerta non congrua e ha aggiudicato la gara al rti capeggiato dal Consorzio nazionale servizi (Cns), denunciando:

    1) Violazione degli artt. 87, 88 e 82, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 163/06, dei punti A)3, L) e L)1 del capitolato tecnico, dei principi in materia di valutazione delle offerte al massimo ribasso; eccesso di potere per carenza di istruttoria, falso presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, sviamento:

    - con riferimento alle attività di "presidio" e di "pulizia ordinaria" - incluse nell'oggetto dell'appalto in aggiunta a quelle "accessorie" (gestione rifiuti, mantenimento verde, sgombero neve, ecc.), alla "fornitura dei prodotti di pulizia" e alla "dotazione dei macchinari" -, per le quali sarebbe stata prevista una determinata dotazione di personale (con l'obbligo del nuovo gestore di assumere i dipendenti del gestore uscente) e di macchinari (nell'entità indicata nel capitolato), la...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Il ricorso, che verte sull'esclusione della ricorrente dalla gara in epigrafe per le ragioni illustrate nella "Relazione offerte sottoposte a verifica di congruità" (trasmessa con nota 16.9.11, all. 1 ric.), è infondato.

    Giova riportare la motivazione del provvedimento impugnato.

    Esso muove dalla suddivisione delle attività di pulizia in "due principali categorie", il "presidio" e le "attività diverse dal presidio (standard avvio di giornata, ripasso, passaggi orari, radicali)", dovendo le prime "essere considerate sostanzialmente come ore di produzione uomo/macchina che si svolgono in particolare nelle aree aperte al pubblico, dove è necessaria una continua presenza ed attività di operatori dedicati allo spazzamento, che deve essere assicurata nei termini minimi inderogabili stabiliti dalla documentazione d'appalto. Ciò, in particolare, avendo ritenuto Grandi Stazioni dette aree estremamente 'sensibili' sotto il profilo della pulizia, essendo di notevoli dimensioni e soggette a passaggio continuo di utenti. In tali aree sono pertanto necessari e richiesti interventi di spazzatura meccanizzata senza soluzione di continuità. Il numero di risorse individuato da Grandi Stazioni per le attività di presidio costituisce il numero minimo di operatori, dotati di macchina operatrice, richiesto per tali attività. Per tale ragione, relativamente a detto personale, viene richiesta una completa 'esclusiva' delle ore di lavoro dedicate a tale tipologia di servizio", scelta confermata dal fatto che per le altre attività di pulizia nell'ambito delle stesse aree (a es. svuotamento cestini, pulizia sedute, bacheche e obliteratrici, lavaggio pavimenti, ecc.) "sono stati computati nel canone ulteriori costi"; sicché "l'inderogabilità del personale minimo di presidio assume particolare rilievo nelle considerazioni circa la congruità delle diverse offerte analizzate" (così il...

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