Che con sentenza del 24.11.2010 la Corte d' Appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal locale Tribunale sulle opposizione a sei decreti ingiuntivi emessi su istanza dell'INPS nei confronti dell'E.N.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale Emilia e Romagna ed E.N.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale della Provincia di Bologna, ha accolto l'appello incidentale proposto dagli Enti in ordine all'accertamento della prescrizione per i crediti contributivi anteriori al 15 luglio 1993 di cui ai decreti ingiuntivi n. 910/98 e 912/98 ed ha altresì accolto l'appello principale proposto dall'INPS, relativo all'accertamento del diritto degli Enti ad ottenere il rimborso della contribuzione CUAF sin dalla data di entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 e non dalla relativa domanda del 14 ottobre 1996;
Che oggetto dei giudizi erano contributi pretesi a seguito di presentazione ritardata di denunce mensili riguardanti i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1991, gennaio e febbraio 1992, gennaio-luglio 1993, settembre 1993 - gennaio 1994, agosto-ottobre 1994 (nei confronti di E.N.A.I.P Emilia Romagna) e riferiti ai mesi di dicembre 1997, gennaio e marzo 1998, aprile, giugno, novembre e dicembre 1992, dicembre 1996, maggio, giugno, novembre e dicembre 1998, marzo e maggio 1998 nei riguardi di E.N.A.I.P della Provincia di Bologna;
Che gli Enti predetti, agendo in riconvenzionale, avevano richiesto l'esenzione dal pagamento della contribuzione assegni familiari (CUAF) ed il rimborso di quanto versato a tale titolo dal 31 marzo 1989, data di entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 che aveva previsto l'esenzione nei loro confronti di tali contributi;
Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L'INPS, affidandolo ad un motivo nei cui riguardi ENAIP Ente Acli Istruzione Professionale Emilia Romagna ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
Che...
Che l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5); secondo il ricorrente, infatti, la sentenza impugnata avrebbe errato nell'applicazione della disciplina relativa al calcolo del termine di prescrizione relativamente ai contributi maturati nel periodo agosto 1991-ottobre 1994 alla luce della riforma introdotta dalla L. n. 335 del 1995 che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione a decorrere dal primo gennaio 1996, citando a sostegno della propria tesi Cassazione n. 6173/2008, secondo cui la disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge, il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente;
Che il motivo va rigettato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vds. Cass. n. 25240/2014; SS.UU. 15296/2014), essendosi in parte superato il precedente arresto costituito da Cass. SS.UU. n. 6173/2008 e complessivamente affermato che:
in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...