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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Torino del 14.6.2012 A.A., già dipendente della società di autotrasporti AC.GU. srl con qualifica di autista di livello 3^ super del CCNL AUTOTRASPORTI, impugnava il licenziamento intimatogli in data 23.7.2011 per inidoneità permanente alle mansioni.

    Il giudice del lavoro, con sentenza del 5.7.2013 (nr. 631/2013), rigettava la domanda.

    La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 23.4-4.6.2014 (nr. 50/2014), rigettava l'appello del lavoratore.

    La Corte territoriale riteneva che legittimamente il giudice del primo grado, dopo avere disposto una prima consulenza tecnica (che si era conclusa nel senso della idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni) aveva rinnovato la consulenza e sostituito il consulente, in quanto la prima consulenza era stata disposta prima della istruttoria testimoniale, in mancanza della prova delle mansioni specifiche svolte dal lavoratore. Il primo elaborato era poi del tutto insoddisfacente - configurandosi i gravi motivi ex art. 196 c.p.c. - in quanto la idoneità alle mansioni di autista era stata affermata su valutazioni non condivisibili.

    L'art. 28 del CCNL, pur escludendo che l'autista potesse essere adibito ad operazioni di facchinaggio, prevedeva la sua collaborazione affinchè le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli fossero tecnicamente effettuate; l'autista era dunque tenuto a collaborare al carico e scarico, compiendo tutte le operazioni manuali necessarie a consentirlo.

    La istruttoria aveva accertato che gli autisti della società resistente erano chiamati a svolgere, in conformità alla norma dell'art. 28 del contratto collettivo, operazioni accessorie alla guida e necessarie al carico e scarico, quali la movimentazione della sponda posteriore e delle paratie interne dell'automezzo, alle quali il lavoratore era stato valutato inidoneo dal...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto:

    Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione falsa applicazione degli artt. 28 e 11 CCNL AUTOTRASPORTI, del D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3 dell'art. 1362 c.c. della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3. Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 156 c.p.c..

    Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

    In punto di violazione delle norme di diritto e di contratto collettivo, il ricorrente ha censurato la sentenza per avere ritenuto fare parte delle mansioni dell'autista, a tenore del CCNL, il sollevamento della sponda posteriore del rimorchio, il sollevamento della paratia interna, l'aggancio e sgancio del rimorchio al trattore.

    Ha dedotto la contrarietà di tale assunto alla disciplina dell'art. 28 del CCNL AUTOTRASPORTI, prevedente il divieto di destinazione dell'autista ad operazioni di facchinaggio ed unicamente la sua collaborazione di carattere tecnico alle operazioni di carico e scarico; la indicazione testuale di una "collaborazione" dell'autista presupponeva che le attività accessorie fossero svolte con l'aiuto dei soggetti che effettuavano le operazioni materiali di facchinaggio nè rilevava a definire un diverso contenuto della mansioni una eventuale prassi aziendale, non legittima perchè in violazione della norma collettiva.

    Una analoga disciplina risultava dall'art. 11 dello stesso contratto collettivo e dal D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3, comma 1, lett. a, n. 1 norme relative all'orario di lavoro degli autisti.

    Il motivo è infondato.

    L'art. 28 del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE del 29 gennaio 2005, rinnovato con successivi accordi, applicabile ratione temporis, dispone, al comma 1 che:

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