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Titolo:
Rispettare le misure di protezione individuale non basta per superare la presunzione di colpa
  • Sommario

  • Il caso. Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infortunio sul lavoro. La dinamica dell'incidente era la seguente: mentre il lavoratore, operaio specializzato e adibito da subito all'utilizzo di un trapano a colonna, si accingeva a sostituire un utensile sul malandrino, veniva investito dall'intero utensile a causa dell'improvviso cedimento del braccio orizzontale che lo sosteneva, con la conseguenza che la mano destra rimaneva schiacciata sul piano di lavoro.

    Quotidiano del 12 giugno 20173

    Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, affermando che non poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro alcun profilo di imprudenza, negligenza o imperizia e che eventuali responsabilità avrebbero dovuto essere ascritte al costruttore o alla ditta incaricata della manutenzione del macchinario.

    La Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado in ragione di un giudizio di imprevedibilità dell'evento, posto che dagli accertamenti effettuati dalla ASL nell'immediatezza del fatto era risultato che il trapano era stato fabbricato di recente, che lo stesso era dotato di certificazione di conformità CE, che in precedenza non erano state riscontrate anomalie di funzionamento e che la manutenzione era stata effettuata regolarmente e poco tempo prima dell'infortunio. Per tale ragione, a detta della Corte territoriale, il datore di lavoro aveva vinto la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., avendo fornito la prova dir aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare il lavoratore, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

    Il riparto dell'onere probatorio in tema di infortunio sul lavoro. Il lavoratore ha dunque impugnato avanti la Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado, delineando la non...

 

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