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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO

    che ELLE ESSE TRASPORTI s.r.l. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con cui l'INPS chiedeva il pagamento di contributi per 19 lavoratori assunti nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dalla stessa società portuale appaltatrice della movimentazione dei cointainers nel porto di (OMISSIS); che rigettata la domanda ed appellata la sentenza da ELLE ESSE TRASPORTI s.r.l., la Corte d'appello (sentenza 30.12.10) rigettava l'impugnazione riscontrando nel rapporto dei predetti co.co.co. i caratteri del lavoro subordinato (esclusivo potere direttivo ed organizzativo del datore, in esecuzione delle direttive del committente, strumenti di lavoro aziendali, paga fissa, mancanza di rischio economico);

    che ha proposto ricorso per cassazione Elle Esse con motivo unico sostenendo che il giudice sulla base della sola documentazione presente in atti, nella carenza assoluta degli accertamenti ispettivi, non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento esaustivi, non risultando nei fatti i dati evidenziati nella motivazione;

    che l'INPS ha resistito con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che il ricorso è inammissibile e comunque infondato in quanto, oltre ad essere redatto con la tecnica dell'assemblaggio, si risolve in realtà in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto già correttamente effettuati dal giudice d'appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei collaboratori coordinati e continuativi di cui si tratta;

    che la valutazione in questione appartiene all'ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l'elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

    che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

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