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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'appello di Venezia, con sentenza non definitiva n. 308/2011, in parziale accoglimento del gravame proposto da B.D. nei confronti della Dab Pumps s.p.a. ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il diritto del B. ad essere inquadrato nel 6^ livello del contratto collettivo di settore a far tempo dal maggio 1998 e condannava la società alla corresponsione delle consequenziali differenze retributive liquidate, con sentenza definitiva n. 584/2011, in Euro 10.268,98; rigettava quindi le ulteriori censure formulate dal lavoratore, intese a conseguire la riforma della pronuncia di primo grado con cui era stata disposta condanna alla restituzione del corrispettivo versato da parte datoriale ed al pagamento della somma di Euro 9.026,99 a titolo di penale per violazione del patto di non concorrenza stipulato fra le parti.

    La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni sull'essenziale rilievo che il B. aveva svolto mansioni di progettista senior con potere di coordinamento dei nuovi assunti, come dedotto dalla medesima società ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che desumibile dalla espletata attività istruttoria, di guisa che coerente si imponeva l'inquadramento nella qualifica di 6^ livello rivendicata, superiore rispetto a quella da ultimo rivestita di 5^ livello.

    Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Dab Pumps s.p.a. affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

    Resiste con controricorso l'intimato.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Deve essere dichiarata preliminarmente l'invalidità della procura speciale alle liti in data 24/1/2017 depositata dalla ricorrente, recante la nomina degli ulteriori difensori e procuratori speciali in aggiunta a quelli nominati in ricorso.

    Al riguardo deve rilevarsi (vedi Cass. 9/2/2015 n. 2460) che nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con rifermento al giudizio di cassazione, soltanto quelli sopra individuati, cui è stato aggiunto, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), solo a decorrere dal 4.7.2009, la memoria di nomina di nuovo difensore (tale disposizione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore).

    A ciò consegue che se, come nella specie (avente ad oggetto un giudizio instaurato con ricorso 16/12/2003), la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (vedi, con riferimento alla normativa anteriore alla L. 18 giugno 2099, n. 69, Cass. 9.4.2009 n. 8708, Cass. 20.8.2009 n. 18528).

    2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione omessa e insufficiente su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    Ci si duole che la Corte distrettuale abbia respinto l'eccezione di novità della domanda del lavoratore, il...

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